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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19058/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice nel 2009, dopo la chiusura della filiale presso cui operava e la contrazione dell'attività aziendale. La lavoratrice aveva chiesto di accertare l'illegittimità del recesso per mancato repêchage e, inoltre, il pagamento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori e di compensi per lavoro straordinario. In sede di rinvio la Corte d'appello ha respinto tutte le domande, ritenendo provata l'impossibilità di ricollocazione, carente l'allegazione e prova delle mansioni superiori e insussistente il diritto allo straordinario per la previsione aziendale del recupero delle ore svolte il sabato a settimane alterne. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sei motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 3 l. 604/1966 per non avere la Corte valutato il primo motivo di appello nella sua interezza, ma solo il profilo del repêchage; (2) violazione dell'art. 3 l. 604/1966 sempre in tema di obbligo di repêchage; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche nei gradi in cui la società era rimasta contumace; (4) omessa pronuncia su richiesta istruttoria di acquisizione documentale ritenuta necessaria a escludere la chiusura del ramo aziendale; (5) violazione dell'art. 2103 c.c. per il mancato riconoscimento delle differenze retributive da mansioni superiori; (6) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché formulati in modo non coerente con i vizi dedotti e, comunque, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché non confrontato con la ratio del rigetto, fondata anzitutto sulla carenza di allegazioni; il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese per l'attività difensiva, circostanza esclusa nei gradi in cui la controparte era contumace. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese dei giudizi in cui la società non si era difesa, con decisione nel merito di declaratoria di non debenza di tali spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha revocato l'ordinanza interlocutoria precedente; ha accolto solo il terzo motivo di ricorso e ha rigettato/inammissibili tutti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di lite dei gradi nei quali la società era rimasta contumace e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute dalla ricorrente le spese relative a quei giudizi. Per il resto ha lasciato ferme le statuizioni di merito della Corte d'appello sul licenziamento, sulle differenze retributive e sullo straordinario. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente in ragione del limitato accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Richiamato come norma sul giustificato motivo oggettivo del licenziamento; la Corte non rivede il merito della valutazione del repêchage quando la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è ammessa solo se la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto spese difensive; non possono essere liquidate in favore della parte contumace che non si sia difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa pronuncia su un motivo di appello o su un'istanza istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi; non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile rispetto a un capo autonomo di domanda, non rispetto a mere istanze istruttorie.

  • art. 2103 c.c.

    La domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede adeguate allegazioni e prova.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al valore delle risultanze già acquisite, ma la censura è stata ritenuta non decisiva per difetto di allegazioni idonee a fondare il diritto azionato.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non può trasformarsi in un riesame del merito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Cassazione ha deciso nel merito sulla statuizione di spese, eliminando la condanna non dovuta senza rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per escludere la discussione orale nella trattazione camerale del ricorso.

  • d.lgs. n. 82 del 2005, artt. 6-bis, 6-quater, 62 e 16, comma 12

    Richiamati per affermare la validità della notifica a indirizzi PEC estratti dai registri indicati.

  • d.l. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. in l. n. 2 del 2009

    Richiamato unitamente alle norme sul domicilio digitale per confermare la validità della notifica PEC.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata trattazione di un motivo di appello o di una questione processuale.
  • La denuncia di violazione di legge in cassazione deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi; non è ammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del repêchage resta accertamento di merito fondato sulle risultanze istruttorie; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede una puntuale allegazione dei fatti costitutivi e un adeguato supporto probatorio; in difetto, il giudice può respingerla senza dover acquisire documenti ritenuti non decisivi.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a un capo autonomo di domanda o eccezione, non rispetto a una mera istanza istruttoria.
  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore di una parte che sia rimasta contumace e non abbia quindi sostenuto spese difensive nel grado interessato; la statuizione va eliminata, se necessario, con decisione nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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