Cassazione Civile, Ordinanza n. 19057/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice era stata colpita da ammonizione disciplinare per asserita responsabilità nella realizzazione di irregolarità relative ai prodotti di corrispondenza nazionale e internazionale. Secondo la contestazione datoriale, la dipendente sarebbe stata consapevole di una condotta posta in essere da altri dipendenti, diretta a eludere, mediante intercettazione delle lettere 'test', la verifica della qualità del servizio di recapito affidata a società esterne, anche alla luce di alcune e-mail a lei indirizzate. La Corte d'appello aveva però annullato la sanzione, ritenendo non provata la lettura effettiva e attenta delle comunicazioni, non risultando conferma di lettura, risposte o inoltri, e comunque escludendo una posizione di garanzia o controllo della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2104, 2105, 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 52, 53 e 54 del c.c.n.l. applicabile, sostenendo che la mera ricezione delle e-mail, unita all'omessa iniziativa di contrasto o segnalazione, integrasse violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui non era stato provato che la lavoratrice avesse effettivamente letto con attenzione le comunicazioni, né che avesse tenuto comportamenti incompatibili con la contestazione. Ne conseguiva che mancava il presupposto soggettivo della consapevolezza dell'illecita attività dei colleghi, presupposto su cui la datrice di lavoro fondava la responsabilità disciplinare. La Corte ha quindi confermato, in via processuale, l'annullamento della sanzione e ha condannato la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi del lavoratore, ma ritenuto non decisivo perché mancava il presupposto fattuale della consapevolezza della condotta illecita
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di fedeltà; la Corte ha escluso che la sua violazione fosse configurabile senza prova della consapevolezza dell'illecito
richiamato in relazione ai doveri di correttezza; ritenuto non pertinente in assenza del presupposto soggettivo
richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto; non sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare nel caso concreto
artt. 52, 53 e 54 c.c.n.l. applicabile
invocati dalla datrice di lavoro per sostenere la responsabilità disciplinare della lavoratrice; non applicabili nel senso preteso per difetto della prova della consapevolezza dell'illecito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la decisione di merito senza confrontarsi con l'accertamento fattuale posto a base della pronuncia impugnata.
- La responsabilità disciplinare del lavoratore non può essere affermata sulla sola base della ricezione di comunicazioni interne, se non è provata la loro effettiva lettura e la conseguente consapevolezza dell'illecita attività altrui.
- La violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede richiede un presupposto soggettivo concreto; non è configurabile una responsabilità oggettiva del dipendente fondata sulla mera conoscibilità astratta dei fatti.
- Quando il giudice di merito esclude la prova della conoscenza dell'illecito, restano non pertinenti le censure che invocano in via astratta doveri contrattuali o generali del lavoratore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19045/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19051/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19052/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19055/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19058/2025 del 11/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18853/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →