Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19057/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice era stata colpita da ammonizione disciplinare per asserita responsabilità nella realizzazione di irregolarità relative ai prodotti di corrispondenza nazionale e internazionale. Secondo la contestazione datoriale, la dipendente sarebbe stata consapevole di una condotta posta in essere da altri dipendenti, diretta a eludere, mediante intercettazione delle lettere 'test', la verifica della qualità del servizio di recapito affidata a società esterne, anche alla luce di alcune e-mail a lei indirizzate. La Corte d'appello aveva però annullato la sanzione, ritenendo non provata la lettura effettiva e attenta delle comunicazioni, non risultando conferma di lettura, risposte o inoltri, e comunque escludendo una posizione di garanzia o controllo della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2104, 2105, 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 52, 53 e 54 del c.c.n.l. applicabile, sostenendo che la mera ricezione delle e-mail, unita all'omessa iniziativa di contrasto o segnalazione, integrasse violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui non era stato provato che la lavoratrice avesse effettivamente letto con attenzione le comunicazioni, né che avesse tenuto comportamenti incompatibili con la contestazione. Ne conseguiva che mancava il presupposto soggettivo della consapevolezza dell'illecita attività dei colleghi, presupposto su cui la datrice di lavoro fondava la responsabilità disciplinare. La Corte ha quindi confermato, in via processuale, l'annullamento della sanzione e ha condannato la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi del lavoratore, ma ritenuto non decisivo perché mancava il presupposto fattuale della consapevolezza della condotta illecita

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di fedeltà; la Corte ha escluso che la sua violazione fosse configurabile senza prova della consapevolezza dell'illecito

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza; ritenuto non pertinente in assenza del presupposto soggettivo

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del rapporto; non sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare nel caso concreto

  • artt. 52, 53 e 54 c.c.n.l. applicabile

    invocati dalla datrice di lavoro per sostenere la responsabilità disciplinare della lavoratrice; non applicabili nel senso preteso per difetto della prova della consapevolezza dell'illecito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la decisione di merito senza confrontarsi con l'accertamento fattuale posto a base della pronuncia impugnata.
  • La responsabilità disciplinare del lavoratore non può essere affermata sulla sola base della ricezione di comunicazioni interne, se non è provata la loro effettiva lettura e la conseguente consapevolezza dell'illecita attività altrui.
  • La violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede richiede un presupposto soggettivo concreto; non è configurabile una responsabilità oggettiva del dipendente fondata sulla mera conoscibilità astratta dei fatti.
  • Quando il giudice di merito esclude la prova della conoscenza dell'illecito, restano non pertinenti le censure che invocano in via astratta doveri contrattuali o generali del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.