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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19055/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, formalmente inquadrato al livello D del c.c.n.l. Mobilità-Attività Ferroviarie 2012, volta a ottenere il riconoscimento della superiore qualifica di Tecnico di livello C con decorrenza 1.5.2016 e le conseguenti differenze retributive, oltre al salario professionale. I giudici di merito avevano accolto la domanda sul riconoscimento del superiore inquadramento e la Corte d'appello aveva anche rideterminato in diminuzione la somma liquidata a titolo di salario professionale. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 27 del c.c.n.l., sostenendo che le mansioni svolte non integrassero quelle del livello C perché l'attività si svolgeva all'interno dei picchetti limite di manovra, senza svolgimento di attività di condotta in piena linea, senza uso di locomotiva da treno e senza autonomia operativa con coordinamento di più squadre; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 433 c.p.c., contestando la statuizione della Corte territoriale sulla formazione del giudicato in tema di salario professionale e la ritenuta carenza di specifico motivo di appello su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione delle declaratorie contrattuali operata dalla Corte d'appello era corretta: per il livello C rilevava l'attività di manovra/condotta svolta in stazione o scalo, senza che la contrapposizione invocata dalla società tra attività all'interno dei picchetti limite e attività in linea avesse rilievo nella declaratoria; inoltre, l'uso di locomotore da manovra era compatibile anche con il livello C e il coordinamento di squadre era previsto solo come evenienza, non come requisito indefettibile. Ha respinto anche il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, sia perché non illustrava adeguatamente in che modo la sentenza avrebbe violato l'art. 433 c.p.c., sia perché la censura sul giudicato in materia di salario professionale non era supportata da una completa esposizione della vicenda processuale. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come parametro per verificare la correttezza del riconoscimento del superiore inquadramento professionale in base alle mansioni concretamente svolte

  • art. 27 c.c.n.l. Mobilità- Attività Ferroviarie 2012

    la Corte ne interpreta le declaratorie di livello D e C nel senso che il livello C ricomprende anche attività di manovra e condotta svolte in stazione/scalo con autonomia operativa, senza richiedere necessariamente tutti gli elementi elencati nella figura esemplificativa

  • art. 433 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il giudicato sul salario professionale; la Corte rileva che la censura non è articolata con specificità sufficiente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge deve contenere puntuali indicazioni delle norme violate e argomentazioni specifiche e intelligibili sul contrasto tra sentenza e norme applicabili

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare la non rivedibilità dell'accertamento di fatto in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le declaratorie dei contratti collettivi vanno interpretate secondo il loro dato testuale e sistematico: se la descrizione del livello professionale contiene figure esemplificative o descrizioni alternative, non è necessario che il lavoratore svolga tutte le attività elencate, essendo sufficiente l'integrazione di una delle ipotesi alternative previste.
  • Ai fini dell'inquadramento superiore, non è decisivo introdurre distinzioni non espressamente previste dalla declaratoria collettiva, come la localizzazione dell'attività entro o oltre determinati limiti tecnici, se il contratto non attribuisce a tale elemento valore selettivo.
  • Quando la declaratoria riconosce una certa qualifica anche per attività svolte con specifici mezzi o in particolari contesti organizzativi, il mero impiego di un mezzo operativo analogo a quello previsto per il livello inferiore non esclude di per sé il superiore inquadramento.
  • Se una professionalità superiore contempla il coordinamento di personale solo come modalità eventuale o accessoria, la sua mancanza non è automaticamente ostativa al riconoscimento della qualifica.
  • La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme asseritamente violate e non spiega specificamente il contrasto tra la decisione impugnata e la disciplina invocata.
  • Le censure che presuppongono un errore nella ricostruzione processuale o nell'interpretazione degli atti di appello richiedono una compiuta esposizione della vicenda processuale e dei passaggi rilevanti, altrimenti difettano del requisito di specificità.
  • In presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione nei limiti in cui attiene alla ricostruzione fattuale della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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