Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 T.U. stupefacenti) e per associazione a delinquere finalizzata a reati connessi all'introduzione di apparecchi/non consentiti in carcere (art.391ter e art.416 cod.pen.), nonché reati connessi; la difesa ha articolato cinque motivi: 1) insufficienza degli elementi indiziari rispetto al reato contestato al capo 32), deducendo che il pacco non sarebbe stato effettivamente consegnato e che mancava la consapevolezza del contenuto; 2) analoghe censure per il capo 33), sostenendo che le intercettazioni tra terzi non provano né la ricezione né la consapevolezza e che il contenuto non rientrerebbe in 391ter; 3) manca l'affectio societatis e la partecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti, essendo il reato fine unico e occasionale; 4) stessa deduzione rispetto all'associazione ai sensi dell'art.416 cod.pen.; 5) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, per eccessiva gravità della misura e mancata considerazione della risalenza delle condotte nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le doglianze della ricorrente. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità e perché il riesame di legittimità non consente una nuova valutazione fattuale, salvo manifesta illogicità; il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta nei confronti dell'indagata e il reato di cui all'art.391ter è stato interpretato in senso estensivo alle condotte che agevolano l'uso indebito di dispositivi di comunicazione; il terzo e quarto motivo, relativi alla partecipazione alle associazioni (art.74 T.U. stupefacenti e art.416 cod.pen.), sono manifestamente infondati: per la partecipazione è sufficiente un contributo apprezzabile anche se riferito ad un unico episodio, valutato insieme ad altre circostanze (intercettazioni, possesso di carta prepagata con ricariche anomale); il quinto motivo sulle esigenze cautelari è infondato: la presunzione prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. non è superata dal mero decorso del tempo e il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari. Conseguenza: conferma della misura (arresti domiciliari) applicata in sede di riesame.
Norme richiamate
Limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la cassazione ammette censure solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per riequilibrio dei fatti
Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e modalità di valutazione del compendio indiziario; il giudice deve motivare la gravità indiziaria ma la verifica in cassazione è limitata
Causa di applicazione delle misure cautelari (rischio di reiterazione/gravità) valutata nel caso concreto
Disciplina delle presunzioni cautelari nei reati gravi, con l'obbligo per il giudice di motivare se intende non applicare la presunzione
Doppia presunzione per i reati dell'art.51, comma 3‑bis: in presenza di gravi indizi per i delitti elencati si applica la custodia cautelare in carcere salvo elementi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; utilizzato per discutere della partecipazione dell'agente al reato
Concorso di persone nel reato, riferito alle modalità di partecipazione
Concorso morale o materiale tra più soggetti nella commissione di reati, richiamato nella valutazione della partecipazione associativa
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Norma sanzionatoria per il traffico di stupefacenti; richiamata in relazione ai reati fine contestati
art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: interpretato come applicabile anche quando il sodalizio risulti strutturato, verticistico e dotato di disponibilità economiche comuni
Norma relativa all'introduzione in carcere di dispositivi per comunicazioni: la Corte ritiene che si debba interpretare estensivamente includendo condotte che agevolano l'uso indebito degli strumenti di comunicazione
Richiamato tra i reati connessi all'associazione; interpretazione fondata sulla qualità dei fatti contestati al sodalizio
Regola sul riscontro delle intercettazioni: la Corte ha ricordato che conversazioni tra terzi possono costituire prova diretta nei confronti dell'indagato anche senza riscontro, purchè valutate con criteri logici e congrui
art.51 comma 3bis cod.proc.pen.
Elenco dei reati per i quali opera la presunzione di applicazione della custodia cautelare (richiamato ai fini dell'art.275 c.p.p.)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non procede a un nuovo esame dei fatti: verifica soltanto la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di manifesta illogicità
- Le intercettazioni anche fra terzi possono costituire prova diretta a carico di un indagato senza riscontro formale se il loro contenuto è univoco e logicamente valutato dal giudice di merito
- Per la configurabilità della partecipazione ad un'associazione delinquenziale non è necessario un atto formale di investitura: è sufficiente un contributo apprezzabile e funzionale all'organizzazione, anche se riferito a un unico episodio, se valutato nel contesto probatorio complessivo
- L'art.391ter va interpretato in senso estensivo rispetto ai dispositivi 'idonei a effettuare comunicazioni' includendo condotte che agevolano l'uso indebito di tali strumenti
- Nei reati associativi di cui all'art.74 T.U. stupefacenti opera una presunzione (art.275 c.p.p.) che rende più difficile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive, salvo elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a superare la presunzione
- Elementi indiziari secondari (es. movimenti di denaro su carte prepagate, rapporti con detenuti o loro familiari, intercettazioni) possono, considerati congiuntamente, consolidare la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari
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