Cassazione Penale, Sentenza n. 31187/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna la conferma della condanna per tentato furto aggravato (autofurgone e materiale, Orta Nova 13/3/2015) ritenuta in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Bari. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, per presunta discrepanza tra il verbale di arresto dei Carabinieri e l'annotazione dei vigili urbani nonché per una presunta contraddizione sulla utilizzabilità delle immagini di videosorveglianza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e al confronto tra circostanze, sostenendo che i precedenti non siano gravi e che una delle precedenti condanne (guida senza patente) sia ormai depenalizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché le censure comportavano una rivalutazione del materiale probatorio, materia riservata al giudice del merito; ha escluso la contraddittorietà denunciata tra i verbali e le immagini, ritenendo congrua la valutazione indiziaria (arresto a breve distanza dal furgone, portellone forzato, cacciavite in possesso del Mennuti, immagini che attestano la presenza e lo scambio dell'arnese). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e in parte inammissibile per genericità: la censura sulla recidiva non era stata svolta in modo specifico in appello e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle generiche e sulla comparazione delle circostanze. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 625, nn. 2 e 7
Ricostituisce la fattispecie di tentato furto aggravato contestata all'imputato in relazione all'effrazione e alle circostanze del luogo/mezzo; norma applicata per la qualificazione del reato
Codice penale, art. 62, n. 4
In sede di primo grado era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.4, valutata come equivalente alle aggravanti e alla recidiva ai fini della determinazione della pena
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in tema di esclusione di esonero dal pagamento delle somme dovute in caso di dichiarazione di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero rilevate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Principi richiamati sul limite della Cassazione a riesaminare il merito e sulla inammissibilità di censure che chiedono una rivalutazione probatoria o che siano generiche rispetto alla recidiva
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione delle risultanze probatorie: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili o manifestamente infondati
- Il travisamento della prova è rimediabile in Cassazione solo se emerge un'erronea ricostruzione evidente e decisiva; semplici contraddizioni apparenti tra atti di polizia non bastano a superare la valutazione del giudice del merito
- I motivi generici proposti in appello non possono essere trasformati in censure nuove e decisive in sede di legittimità: questioni come l'esistenza o la natura della recidiva devono essere sollevate e articolate specificamente già nei gradi di merito
- La prova indiziaria è sufficiente quando forma un quadro univoco e concordante (es: arresto a breve distanza, ritrovamento di attrezzi atti allo scasso, immagini che collocano gli imputati sul posto), e il giudice del merito deve spiegare in modo congruo il collegamento tra elementi
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o la non rilevanza della recidiva è necessario fornire in concreto argomentazioni puntuali sui precedenti e sulla personalità dell'imputato; mere affermazioni generiche sono insufficienti
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende, salvo comprovate ragioni per l'esonero
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