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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'annullamento parziale (capo 22) operato dal Tribunale del Riesame in ordine alla mancata sussistenza della gravità indiziaria per la cessione di 100 grammi di marijuana a "Giuseppe Franchetti". Il ricorrente deduce vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe valutato solo una parte della conversazione intercettata del 10 luglio 2020 (quella in cui si palesava un'intenzione di cessione) omettendo la parte successiva in cui Recupero riferiva di una cessione pregressa e dettagliata di 100 grammi a Franchetti (identificato come "Peppe Lucio"), elemento potenzialmente decisivo ai fini della gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di travisamento probatorio per omissione: il Tribunale del Riesame non ha considerato una parte rilevante dell'intercettazione che poteva incidere sulla valutazione della gravità indiziaria. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 22) e ha rinviato il procedimento al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame su quel capo; ha invece confermato implicitamente la correttezza della valutazione sugli altri capi che erano stati confermati dal Riesame.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la pronuncia del Tribunale del Riesame (competenza a decidere sul riesame della misura cautelare).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti, titolare dell'imputazione per i vari capi contestati, compreso il capo 22).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: disciplina una presunzione che può riguardare l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte osserva però che la regola giurisprudenziale che impone al pubblico ministero di indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non si applica quando il Riesame ha valutato e confermato le esigenze cautelari per altri capi (quindi non era qui ostativa all'ammissibilità).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sull'impugnazione da parte del pubblico ministero: citata nel quadro del vizio di inammissibilità per mancata indicazione delle esigenze cautelari nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Base normativa per il ricorso per cassazione fondato sul vizio di travisamento probatorio per omissione (mancata valutazione di un elemento di prova rilevante).

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte dispositiva per gli adempimenti conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se in sede di riesame il Tribunale annulla la misura cautelare per un solo capo ma conferma le misure per gli altri reati, il pubblico ministero non è automaticamente tenuto a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari ai sensi della giurisprudenza che richiede tale indicazione solo quando l'annullamento riguarda tutti i reati e il Tribunale non ha esaminato le esigenze cautelari.
  • La Corte di Cassazione può annullare per 'travisamento probatorio per omissione' quando il giudice di merito non valuta elementi probatori acquisiti e potenzialmente decisivi (es. parti rilevanti di intercettazioni). È necessario che la motivazione del riesame consideri e discuta integralmente le prove pertinenti.
  • Nelle intercettazioni va fatta attenzione alla distinzione tra manifestazione di intenzione di commettere un reato e la dichiarazione di una cessione già avvenuta: la seconda ha maggiore efficacia ai fini della gravità indiziaria rispetto alla mera volontà futura.
  • In caso di omissione probatoria rilevante la Corte rimette la decisione al giudice di merito per un nuovo esame, invece di sostituirsi alla valutazione di merito.
  • Per i pubblici ministeri: se si propone ricorso avverso l'annullamento per insufficienza di indizi, è importante indicare espressamente (quando richiesto dalla giurisprudenza) le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che il riesame abbia già affrontato e confermato tali esigenze su altri capi.

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