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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per omicidio stradale e aveva ritenuto sussistente l'aggravante dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti; dedotti tre motivi: (1) presunte nullità processuali e vizi di motivazione sull'accertamento della responsabilità penale; (2) violazione di legge e carenza di motivazione circa la configurabilità dell'aggravante per guida in stato di alterazione da stupefacenti, deducendo che gli esami biologici non fossero sufficienti senza conferma mediante cromatografia-spettrometria di massa e senza dati sintomatici dell'alterazione al momento del fatto; (3) violazione di legge per omissione del riconoscimento dell'attenuante per aver riparato il danno (art. 62, n. 6 c.p.) a causa del risarcimento effettuato dalla compagnia assicurativa e accettato dalle parti lese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla responsabilità per il sinistro) e il terzo motivo (perché non risultava provata conoscenza e volontà dell'imputata di farsi proprio il risarcimento effettuato dall'assicurazione). Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la Corte di appello abbia erroneamente valorizzato solo gli esiti degli esami ematochimici e delle urine, senza evidenziare dati sintomatici che comprovassero l'attualità dello stato di alterazione al momento della guida; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di sussistenza dell'aggravante da stupefacenti e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame, senza vincoli. Il ricorso è stato rigettato per la restante parte. Quanto alla revoca della patente, la Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 e ha rinviato anche la valutazione sull'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria al giudice di merito in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che non è ammissibile trasformare in motivo di nullità (ai sensi di tale norma) censure che in realtà riguardano la valutazione del materiale probatorio; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito sulla valutazione degli elementi probatori in modo generico.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferito rispetto alle forme del giudizio abbreviato e alla necessità di rispettare la motivazione; la censura per inosservanza non è stata ritenuta fondata quando riguarda mera valutazione del fatto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione (lett. b, c, e) richiamati: la Corte ha escluso l'uso improprio della lettera c) per criticare valutazioni sulla prova; ha esaminato ammissibilmente i motivi di diritto e di motivazione previsti.

  • artt. 142, 186-bis e 187 d.lgs. n. 285/1992

    In particolare la giurisprudenza richiamata interpreta che, ai fini dell'aggravante per guida in stato di alterazione da stupefacenti (richiamata con 186-bis e correlati), gli esami biologici positivi non sono di per sé sufficienti: occorrono dati sintomatici dell'effettiva alterazione al momento della guida.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale; la Corte ricorda l'inderogabile principio che per riconoscere l'aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti occorre dimostrare l'attualità dello stato di alterazione con segni sintomatici al momento del fatto.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    La giurisprudenza consolidata consente che il risarcimento effettuato da un terzo (es. assicurazione) possa integrare la diminuente se l'imputato ne è a conoscenza e ne ha manifestato la volontà di farlo proprio; nel caso concreto tale prova non è stata fornita e quindi la diminuente è stata correttamente esclusa.

  • art. 222, comma 2 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamata alla luce della sentenza Corte Cost. n. 88/2019: non è più obbligatoria la revoca della patente in tutti i casi di condanna per gli illeciti indicati; il giudice può alternativamente disporre la sospensione quando non ricorrono le aggravanti che impongono la revoca.

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius per l'appello proposto dal solo imputato riguarda la pena principale e le misure di sicurezza ma non impedisce che, in un grado successivo, venga inflitta o modificata una sanzione amministrativa accessoria diversa (es. revoca della patente).

  • Sentenza Corte Cost. n. 88/2019

    Dichiarata l'incostituzionalità di parti della disciplina che non consentivano al giudice la sospensione della patente in alternativa alla revoca; ha inciso sulla discrezionalità del giudice in sede di determinazione della sanzione accessoria.

Massime di principio

  • Gli esami ematici o delle urine positivi per sostanze stupefacenti, da soli, non bastano a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione al momento della guida: è necessario riscontrare dati sintomatici o indicatori clinici rilevabili in prossimità del fatto.
  • La Corte di merito deve motivare in modo concreto se ritiene che la condotta di guida sia stata causata dall'alterazione da stupefacenti; la valutazione meramente indiziaria senza elementi sintomatici può essere censurata in Cassazione.
  • L'attenuante per riparazione del danno (art. 62, n. 6 c.p.) può operare anche quando il risarcimento è effettuato da un terzo (assicurazione), ma occorre prova che l'imputato ne fosse a conoscenza e abbia voluto appropriarsene.
  • Le doglianze in cassazione che si limitano a criticare la valutazione della prova sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se la motivazione di merito appare congrua; occorre dedurre profili di diritto o errori logico-giuridici specifici.
  • A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, in sede di rinvio il giudice di merito ha la discrezionalità di valutare la sospensione della patente in luogo della revoca, salvo che non ricorrano le specifiche aggravanti che impongano la revoca.

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