Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e della perizia difensiva sulla dinamica del sinistro; 2) violazione e vizio di motivazione rispetto all'art. 589-bis, comma 7 c.p. pen. per mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del concorso della condotta colposa della vittima; 3) violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 62-bis e 133 c.p. pen. per la negata concessione della diminuente generica e presunta errata applicazione del potere di determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato nel merito la valutazione di fatto dei giudici di merito. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) il rigetto della rinnovazione istruttoria è stato motivato sulla convergenza degli elementi probatori e quindi non censurabile in sede di legittimità; 2) la mancata riconoscimento dell'attenuante per concorso della vittima è fondato sulla valutazione che la condotta della vittima non costituisse concausa rilevante alla luce del punto d'urto e dell'elevata velocità dell'imputato; 3) l'esclusione della diminuente generica è stata congruamente motivata richiamando l'elevato grado di colpa e la possibilità di basarsi su un elemento prevalente ai sensi dell'art. 133. Ha inoltre disposto l'esclusione dal giudizio del responsabile civile UNIPOLSAI Spa e ha annullato senza rinvio le statuizioni concernenti quest'ultimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate negli importi indicati in sentenza.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha richiamato il principio che la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti; il rigetto, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e) cod. proc. pen.
Criteri di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione; utilizzati come riferimento per valutare le doglianze su violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 589-bis, comma 7 cod. pen.
Prevede l'attenuante speciale nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole; la Corte ha ritenuto che debba essere accertato un concorso di colpa anche minimo della vittima e ha ritenuto, nel caso concreto, che tale concorso non fosse provato in misura tale da integrare la diminuente.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina la diminuente per particolare tenuità del fatto in materia di omicidio stradale; il Collegio ha valutato che gli elementi non consentivano di riconoscere una attenuante speciale di quella natura.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice può basare la decisione anche su un singolo elemento ritenuto prevalente.
art. 87 cod. proc. pen. (richiamato nei lavori preparatori)
Rilevato nei lavori preparatori come fondamento dell'esclusione automatica del responsabile civile nel rito abbreviato; la Corte ha applicato il principio secondo cui il responsabile civile è escluso dal rito abbreviato e le statuizioni a suo carico devono essere annullate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere per il ricorrente di sostenere le spese nel caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con condanna alle spese.
Massime di principio
- In appello la richiesta di rinnovazione di una perizia può essere legittimamente respinta se il giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti; il rigetto motivato è valutazione di fatto e difficilmente riformabile in Cassazione.
- Per ottenere l'attenuante del concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 589-bis, comma 7, occorre che il contributo colposo della vittima sia effettivamente accertato e ritenuto idoneo a costituire concausa dell'evento; semplici deduzioni o consulenze di parte non impongono automaticamente il riconoscimento della diminuente.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133), il giudice può concentrarsi sull'elemento che ritiene prevalente; non è necessario motivare dettagliatamente su tutti i parametri elencati se uno solo è sufficiente a giustificare la decisione.
- Nel rito abbreviato il responsabile civile è escluso dal giudizio penale per effetto del rito stesso; le statuizioni civili a suo carico devono essere annullate se il responsabile civile non doveva partecipare al rito abbreviato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del giudizio di legittimità e, in presenza dei presupposti indicati, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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