Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi sono stati proposti contro la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 22/09/2023 che, in parte, aveva riformato la decisione del Tribunale di Perugia. In primo grado: Sonia Ben Salem era stata condannata per acquisto e trasporto di circa 300 g di cocaina ed eroina (8 anni, euro 35.000 multa); Sabri Takoubi per il possesso/trasporto di 26,12 g di cocaina e 0,57 g di eroina (6 anni, euro 26.000 multa); Djakaridja Sylla per cessione di cocaina ed eroina in tre episodi (7 anni, euro 30.000 multa). Le condanne si fondavano su dichiarazioni degli operanti, intercettazioni telefoniche e riscontri investigativi (sequestri, osservazioni, telefoni, marca/auto, ecc.). Motivi specifici: per Ben Salem e Sylla si deduceva la tardività degli appelli per computo termini, con rilievo specifico sulla mancata indicazione del nome di Ben Salem nell'intestazione della sentenza e sulla notifica dell'estratto contumaciale a Sylla; per Takoubi si impugnava la valutazione della prova (insufficienza/errata valutazione degli elementi indiziari), la mancata applicazione della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e la mancata concessione delle attenuanti generiche/adeguamento della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: per Sonia Ben Salem il ricorso è stato ritenuto tardivo (l'appello è stato depositato il 23/07/2021 mentre il termine scadeva il 22/07/2021); la correzione dell'intestazione operata dal Tribunale è stata ritenuta mera rettifica formale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e non idonea a sospendere o far decorrere il termine dall'atto di correzione. Per Djakaridja Sylla il termine di impugnazione doveva decorrere dal deposito della motivazione (7/6/2021) e non dalla notifica dell'estratto contumaciale (9/6/2021), trattandosi di notifica non dovuta dato che l'imputato non era stato dichiarato contumace; l'appello era quindi tardivo. Per Takoubi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della prova svolta dai giudici di merito (intercettazioni, riscontri, rinvenimento della sostanza), ha escluso la sussunzione nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 e ha giudicato inammissibili le censure sulla determinazione della pena, essendo la motivazione congrua e non illogica. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La norma consente la correzione d'ufficio di errori od omissioni non essenziali della sentenza; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione del nome nell'intestazione fosse errore materiale emendabile senza incidere sulla "ratio decidendi", perciò la correzione non sospendeva i termini d'impugnazione
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b), c) ed e)
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti). La Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze di merito, ritenendo che i motivi proposti mirassero a una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità
art. 73 DPR 309/90 (comma 5)
art. 73 DPR 309/90 comma 5
La disposizione riguarda specifiche ipotesi di illecita attività di spaccio (aggravate/peculiari). La Corte territoriale ha escluso la sussunzione nella fattispecie del comma 5 per insufficienza degli elementi indicativi di una condotta di fornitura stabile e continuativa, valutazione confermata in Cassazione
art. 157 c.p.p. comma 8-bis
art. 157 c.p.p. comma 8-bis
Norma sulla notifica dell'estratto della sentenza contumaciale tramite difensore. La Cassazione ha osservato che tale notifica non era dovuta perché l'imputato non risultava dichiarato contumace; pertanto il termine d'impugnazione non poteva decorrere da quella notifica
art. 15-bis legge 28/04/2014 n.67
art. 15-bis legge 28/04/2014 n.67
Regola i rapporti temporali e le norme sulla contumacia per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore; la Corte ha richiamato la disciplina per escludere l'applicabilità della notifica dell'estratto quando non sussisteva contumacia formale
art. 125 c.p.p. comma 3
Imposizione dell'obbligo motivazionale sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che la motivazione data dal giudice di merito fosse adeguata e non richiedesse argomentazioni supplementari dettagliate in presenza di pena al minimo edittale
Massime di principio
- I termini d'impugnazione decorrono dal deposito della motivazione; una correzione formale della sentenza (art. 130 c.p.p.) non sospende automaticamente i termini d'impugnazione se la correzione non incide sul contenuto decisorio.
- La correzione dell'intestazione o omissioni meramente formali è ammissibile d'ufficio e non modifica la "ratio" della decisione; non può essere usata per riaprire o ricalcolare termini di impugnazione quando il contenuto decisorio resta invariato.
- La notifica dell'estratto contumaciale e il decorso dei termini legati ad essa si applicano solo se ricorrono le condizioni di contumacia previste dalla legge; in mancanza di una formale dichiarazione di contumacia la notificazione dell'estratto non è dovuta e non fa decorrere nuovi termini.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma chiedendo la mera rivalutazione della prova di merito: le doglianze devono evidenziare violazioni di legge, vizi formali o motivazionali specifici e non la semplice diversa lettura degli elementi probatori.
- Per invocare la fattispecie aggravata o diversa ex art. 73 DPR 309/90 comma 5 è necessario dimostrare elementi concreti di approvvigionamento stabile/continuativo o altra specificità prevista dalla norma; mere deduzioni o assenze di contatti non bastano.
- Le censure sulla congruità della pena sono difficilmente accolte in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non manifestamente illogica; la determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità motivata.
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