Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11416 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - IMU - Convivente "more uxorio" assegnatario dell'immobile di proprietà dell'altro convivente in caso di cessazione del rapporto - Soggezione passiva - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IMU quale proprietario non assegnatario dell'immobile. Dopo la cessazione della convivenza more uxorio, la casa familiare era stata assegnata dal Tribunale all'ex convivente, genitore collocatario della figlia minore. Secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, che attribuisce la soggettività passiva IMU al coniuge assegnatario della casa coniugale, doveva essere interpretato estensivamente e applicato anche alla convivenza di fatto, in considerazione dell'equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio e della tutela dell'habitat familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l'interpretazione estensiva della norma. Ha stabilito che, quando la casa familiare viene assegnata giudizialmente al convivente collocatario di figli minori, quest'ultimo diventa soggetto passivo IMU, anche se non è proprietario dell'immobile, mentre il proprietario non assegnatario è liberato dall'obbligo tributario. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la novità del principio affermato.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012

    Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria [...] l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

    La disposizione trasferisce la soggettività passiva IMU dal proprietario al soggetto cui è assegnata giudizialmente la casa familiare. Pur riferendosi letteralmente ai coniugi, può essere interpretata estensivamente e applicata anche alle convivenze more uxorio, perché non costituisce una norma di esenzione o agevolazione e tutela una situazione sostanzialmente equivalente.

  • Art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011

    L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2.

    L'IMU presuppone un rapporto qualificato con l'immobile, normalmente derivante dalla proprietà o da un diritto reale, ma anche da una diversa posizione giuridica espressamente individuata dalla legge, come il diritto di abitazione attribuito all'assegnatario della casa familiare.

  • Artt. 337-bis e 337-sexies c.c.

    Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

    Le regole sull'assegnazione della casa familiare si applicano anche ai procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio. L'assegnazione tutela principalmente la continuità abitativa dei figli e può essere disposta a favore del genitore collocatario, anche se non proprietario.

  • Art. 2 Cost.

    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...] nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

    La convivenza more uxorio è riconosciuta come formazione sociale meritevole di tutela; ciò sostiene l'equiparazione funzionale tra famiglia matrimoniale e famiglia di fatto nella disciplina della casa familiare e dei relativi effetti fiscali.

  • Art. 30 Cost.

    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

    Il principio di responsabilità genitoriale impone di tutelare l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat familiare, indipendentemente dallo stato civile dei genitori.

  • Art. 14 delle preleggi

    Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Il divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme eccezionali non impedisce, secondo la Corte, l'estensione della norma in esame, poiché essa non disciplina un'agevolazione, un'esenzione o un'eccezione, ma individua il soggetto passivo dell'IMU in una situazione sostanzialmente equivalente.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando, dopo la cessazione di una convivenza di fatto con figli minori, un provvedimento giudiziale assegna la casa familiare al genitore collocatario, ai fini IMU il soggetto passivo è l'assegnatario e non il proprietario non assegnatario.
  • L'assegnazione giudiziale della casa familiare produce, ai fini fiscali, un effetto assimilabile alla costituzione di un diritto di abitazione, anche se l'assegnatario non è proprietario o comproprietario dell'immobile.
  • La disciplina IMU prevista espressamente per il coniuge assegnatario può essere estesa alla convivenza more uxorio quando ricorre la stessa ratio: tutela dell'interesse dei figli e continuità dell'habitat familiare.
  • L'assegnazione della casa familiare non è normalmente disposta per tutelare l'ex convivente in quanto tale, ma principalmente per proteggere i figli minori o non economicamente autosufficienti.
  • In assenza di figli e di un provvedimento giudiziale di assegnazione, non si determina automaticamente un diritto di abitazione dell'ex convivente né il trasferimento della soggettività passiva IMU.
  • Per applicare questo principio occorre verificare l'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, la destinazione dell'immobile a casa familiare, la presenza dei figli e l'effettiva collocazione degli stessi presso l'assegnatario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.