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Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Deducibilità della estinzione delle partecipazioni societarie - Indeducibilità delle svalutazioni - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione una svalutazione di partecipazioni pari a euro 3.562.239,00, oneri straordinari per euro 140.079,00, IVA detratta per euro 135.557,00 e ulteriori importi collegati al regime IVA per cassa. Il motivo principale riguardava la qualificazione della perdita sulla partecipazione nella società S.: secondo l'Ufficio si trattava di una svalutazione indeducibile, mentre la contribuente sosteneva che, a seguito della riduzione del capitale sociale della partecipata senza successivo aumento, si fosse verificata una perdita definitiva e realizzata, qualificabile come minusvalenza deducibile. La società contestava inoltre il recupero degli oneri straordinari, l'indetraibilità dell'IVA per la tardiva esibizione dei registri e la decadenza dal regime IVA differita.

La decisione

La Commissione ha rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente, confermando sostanzialmente la decisione di primo grado. Ha riconosciuto che la riduzione del capitale della partecipata, pur lasciando invariata la percentuale di partecipazione del 52,51%, aveva ridotto in modo effettivo e definitivo il valore nominale della partecipazione, configurando una minusvalenza realizzata e deducibile, non una mera svalutazione derivante dalla trasformazione da S.p.A. a S.r.l. È stato inoltre escluso il recupero dell'IVA sugli acquisti, poiché i registri erano stati esibiti tardivamente per un problema informatico e non erano totalmente mancanti. Sono invece stati confermati il recupero degli oneri straordinari, non adeguatamente documentati né provati quanto a effettività e inerenza, e la decadenza dal regime IVA differita, poiché durante l'anno il volume d'affari aveva superato la soglia di euro 2 milioni. Le spese sono state compensate per la complessità e la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Disciplina l'accertamento induttivo extracontabile. La contribuente ne contestava l'applicazione, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla qualificazione della perdita partecipativa e sulla prova dei costi.

  • Art. 109, commi 5 e seguenti, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Spetta al contribuente che allega un fatto impeditivo della pretesa tributaria provare l'effettiva sussistenza dei componenti negativi del reddito d'impresa e la loro inerenza ad attività produttive di ricavi o altri proventi.

    Il contribuente deve dimostrare con documentazione attendibile sia l'esistenza effettiva del costo o della sopravvenienza passiva sia il collegamento con l'attività d'impresa. La mera contabilizzazione non è sufficiente.

  • Articoli 19 e 54, D.P.R. 633/1972

    La tardiva esibizione dei registri IVA non equivale alla loro mancata istituzione e, di per sé, non comporta la perdita del diritto alla detrazione, purché la contabilità esista e sia successivamente verificabile.

  • Art. 32-bis, D.L. 83/2012

    Il regime IVA per cassa è applicabile entro il limite di volume d'affari previsto dalla legge. Il superamento della soglia durante l'anno comporta l'uscita automatica dal regime e l'assoggettamento dell'IVA sospesa al regime ordinario nella liquidazione del mese del superamento.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia tributaria, il contribuente deve provare i costi dedotti e la loro inerenza quando intende opporli alla pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La perdita su una partecipazione può essere deducibile quando deriva da una diminuzione patrimoniale effettiva, definitiva e realizzata, come la riduzione del capitale della partecipata senza successivo reintegro; non è invece sufficiente una semplice svalutazione contabile o una variazione della forma giuridica della partecipata.
  • La riduzione del capitale della partecipata può produrre una minusvalenza deducibile anche se la percentuale di partecipazione del socio rimane invariata, purché diminuisca concretamente il valore economico o nominale della partecipazione.
  • Il contribuente che deduce costi, perdite o sopravvenienze passive deve conservarne e produrne la documentazione, dimostrando sia l'effettività sia l'inerenza. Documenti tardivi, incompleti, privi di data certa o non coerenti con gli importi contabilizzati possono essere ritenuti insufficienti.
  • La tardiva esibizione della contabilità non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA, se i registri sono stati regolarmente istituiti e vengono successivamente messi a disposizione; diverso è il caso della loro totale inesistenza o mancata istituzione.
  • Il superamento in corso d'anno della soglia prevista per un regime IVA agevolato o differito può determinare la decadenza automatica dal regime e l'obbligo di versare immediatamente l'imposta precedentemente sospesa.
  • In giudizio tributario la corretta qualificazione economica dell'operazione prevale sulla mera denominazione contabile: occorre valutare se la posta rappresenti una perdita realmente conseguita oppure una rettifica temporanea di valore.

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