Sentenza del 30/04/2019 n. 2594 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo Unificato Tributario - Onlus - esenzione dal pagamento del contributo unificato - non estendibile agli atti processuali - interpretazione restrittiva dei benefici fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ONLUS sosteneva di essere esente dal pagamento del contributo unificato in forza del combinato disposto dell'art. 10 del DPR n. 115/2002 e dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972. La questione riguardava l'interpretazione dell'esenzione prevista per gli "atti" e i documenti posti in essere o richiesti dalle ONLUS: secondo la tesi accolta, tale esenzione riguarda esclusivamente gli atti di natura sostanziale o amministrativa e non può essere estesa agli atti processuali, incluso il contributo unificato. Le norme che riconoscono benefici fiscali devono infatti essere interpretate restrittivamente.
La decisione
La pretesa di esenzione è stata respinta. Le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per il solo fatto di avere tale qualifica soggettiva. L'esenzione prevista dall'art. 27-bis della Tabella B del DPR n. 642/1972 riguarda gli atti sostanziali o amministrativi e non gli atti processuali. L'esenzione dal contributo unificato può trovare fondamento soltanto nella particolare natura o finalità dell'oggetto del giudizio, secondo un criterio di meritevolezza connesso alla solidarietà sociale, e non nella mera qualità della parte processuale. La decisione richiama il principio affermato da Cass. n. 2731/2016.
Norme richiamate
Art. 10 del DPR n. 115/2002
La disposizione disciplina le ipotesi di esenzione dal contributo unificato e rinvia, per la relativa individuazione, alla disciplina generale in materia di imposta di bollo.
Art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972
atti ed altri documenti posti in essere o richiesti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
L'esenzione riguarda gli atti e documenti di natura sostanziale o amministrativa, ma non gli atti processuali. Il termine "atti" non è interpretato in modo estensivo fino a comprendere il contributo unificato.
Cassazione civile, n. 2731/2016
L'esenzione dal contributo unificato è giustificata dalla meritevolezza dell'oggetto del giudizio e dalla sua funzione di solidarietà sociale, non dalla mera qualità soggettiva della parte, come una ONLUS.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali e processuali costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- La qualifica di ONLUS, ente non profit o soggetto con finalità solidaristiche non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato.
- Quando una norma esenta gli "atti" posti in essere da un ente, occorre distinguere tra atti sostanziali o amministrativi e atti processuali: in assenza di un'espressa previsione, l'esenzione non si estende al processo.
- L'eventuale esenzione dal contributo unificato deve essere valutata principalmente in relazione all'oggetto e alla finalità del giudizio, non soltanto in base all'identità della parte.
- Prima di omettere il pagamento del contributo unificato, è necessario verificare la presenza di una specifica norma di esenzione applicabile proprio al procedimento e all'atto processuale interessato.
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