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Sentenza

Sentenza del 30/04/2019 n. 11400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi al mancato pagamento della TARSU per gli anni 1996-2000. In particolare, ha contestato l'accesso ai locali e la rilevazione delle superfici imponibili effettuati senza preavviso e senza autorizzazione formale, la determinazione delle superfici tassabili, nonché l'omessa pronuncia su varie eccezioni riguardanti la sottoscrizione e la motivazione degli avvisi, la cumulabilità delle annualità, l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali, l'eccedenza del gettito rispetto al costo del servizio e le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'inosservanza delle modalità procedurali previste per l'accesso agli immobili ai fini TARSU non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, poiché l'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993 non prevede una specifica sanzione di nullità. Nel caso concreto, l'accesso era avvenuto con la collaborazione, anche tacita, della società. È stata inoltre esclusa la formazione del giudicato sulla variazione delle superfici, poiché il Comune aveva contestato tale punto in appello. I sei ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano questioni o eccezioni non esaminate nella sentenza e non erano state adeguatamente riproposte e localizzate nell'atto di riassunzione, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73, commi 1 e 2

    Il Comune può controllare i dati delle denunce mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili.

    La violazione delle modalità procedurali previste per l'accesso agli immobili non comporta di per sé la nullità dell'accertamento, poiché la norma non stabilisce espressamente tale sanzione. L'accesso può inoltre ritenersi consentito anche tacitamente quando il contribuente collabori alle rilevazioni.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71

    La disposizione riguarda i poteri di accertamento e il recupero dell'evasione TARSU; nel caso esaminato, la questione relativa alla cumulabilità degli accertamenti per più annualità non è stata esaminata nel merito per difetto di specifica riproposizione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    La questione sull'esclusione dalla TARSU delle aree in cui si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi non è stata valutata nel merito perché non adeguatamente riproposta nel giudizio di rinvio e nel ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 61

    La contestazione relativa all'eventuale eccedenza del gettito TARSU rispetto al costo del servizio non è stata esaminata per ragioni processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e gli atti processuali rilevanti, consentendo alla Corte di verificare la fondatezza delle censure e la loro effettiva devoluzione al giudice.

  • Codice di procedura civile, artt. 346 e 389

    Le domande e le eccezioni non accolte devono essere espressamente riproposte nel giudizio di rinvio; in mancanza, non possono essere riesaminate dalla Corte.

Massime di principio

  • L'assenza di preavviso o di una specifica autorizzazione formale per il sopralluogo TARSU non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando il contribuente abbia consentito, anche tacitamente, l'accesso e la rilevazione.
  • Per contestare la superficie tassabile è necessario documentare puntualmente la disponibilità degli immobili e la variazione delle superfici nei diversi periodi d'imposta; le risultanze dei rilievi ufficiali possono prevalere sulle dichiarazioni del contribuente se non adeguatamente contrastate.
  • Nel giudizio di rinvio devono essere riproposte in modo espresso e preciso tutte le eccezioni non definite dalla cassazione; altrimenti esse possono essere considerate non devolute e non esaminate.
  • In cassazione non è sufficiente affermare genericamente che una questione era stata sollevata nei precedenti gradi: occorre indicare il contenuto degli atti e il punto del fascicolo in cui la questione è reperibile.
  • Le questioni non esaminate dal giudice di merito devono essere denunciate come omessa pronuncia o error in procedendo, non semplicemente come vizio di motivazione.

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