Sentenza del 30/04/2019 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo fittizie 14 fatture emesse dalla società R e 13 fatture emesse dalla società SC, entrambe considerate società cartiere. Sono state dedotte la nullità o inesistenza della notificazione dell'avviso, l'assenza o incompletezza della relata, il difetto di motivazione, la mancata allegazione del PVC, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992, nonché l'invalidità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario asseritamente privo dei poteri di firma. Nel merito, il contribuente ha sostenuto l'effettiva esistenza delle operazioni, richiamando la contabilità e i pagamenti eseguiti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello principale del contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando integralmente la sentenza di primo grado e quindi la legittimità dell'accertamento. È stata ritenuta valida la notifica postale diretta, per la quale non è necessaria una specifica relata; il difetto formale sarebbe comunque sanato dal raggiungimento dello scopo dell'atto. È stata esclusa la nullità della sottoscrizione perché l'Agenzia ha prodotto la delega conferita dal Direttore Provinciale al funzionario firmatario. La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente anche mediante richiamo al PVC già notificato e riproduzione del contenuto essenziale degli ulteriori atti richiamati. L'Ufficio ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti circa la natura di cartiere delle società emittenti, mentre il contribuente non ha dimostrato l'effettiva consegna delle merci o lo svolgimento delle prestazioni. È stata quindi esclusa la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 6.000 euro omnicomprensivi.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La Commissione ha ritenuto rispettato il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione ha fornito elementi presuntivi idonei a sostenere la contestazione, mentre il contribuente non ha dimostrato l'effettività delle operazioni.
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992
La sentenza di primo grado è stata ritenuta adeguatamente motivata, poiché esponeva i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento delle parti.
Art. 41, comma 1, del D.P.R. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è valida quando l'Amministrazione dimostra l'esistenza e la legittimità della delega conferita dal dirigente competente.
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
In caso di contestazione della sottoscrizione, spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere e l'eventuale delega di firma; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta fornita.
Art. 7 della legge 212/2000
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico dell'imposizione. La motivazione può essere resa per relationem se l'atto richiamato è allegato oppure se nell'avviso ne è riprodotto il contenuto essenziale.
Art. 14 della legge 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge 146/1998
Gli uffici finanziari possono notificare direttamente gli avvisi di accertamento tramite servizio postale, applicando le regole della notificazione postale ordinaria; non è necessaria una relata di notifica autonoma.
Art. 156 c.p.c.
Eventuali irregolarità formali della notificazione sono sanate quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il contribuente lo ha conosciuto e lo ha efficacemente impugnato.
Art. 109 del D.P.R. 917/1986
La deduzione dei costi richiede che essi siano effettivi e inerenti; la mera registrazione contabile di fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti non consente la deduzione.
Art. 118, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.c.
La motivazione deve rappresentare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, ma non impone l'esame o la confutazione specifica di ogni singola deduzione o risultanza processuale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13452/2017
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).
Il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
Giurisprudenza di legittimità e Corte di Giustizia UE sulle operazioni oggettivamente inesistenti
L'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività delle cessioni o prestazioni. Fatture, registrazioni contabili e pagamenti, considerati isolatamente, non sono sufficienti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, che il fornitore è una società cartiera priva di struttura, personale, mezzi e operatività reale, il contribuente deve fornire prove concrete dell'effettiva consegna dei beni o dello svolgimento dei servizi.
- La mera esistenza di fatture formalmente regolari, registrazioni contabili e pagamenti tracciati non dimostra necessariamente la realtà dell'operazione, perché tali elementi possono essere predisposti proprio per dare apparenza di regolarità a operazioni fittizie.
- Per contestare la firma dell'avviso di accertamento occorre verificare se l'Agenzia abbia prodotto una delega valida e riferibile al funzionario firmatario; se la delega è documentata, la censura normalmente non può essere accolta.
- La notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario può essere valida senza una relata autonoma. Inoltre, se il contribuente ha conosciuto l'atto e lo ha impugnato, eventuali irregolarità formali possono essere sanate per raggiungimento dello scopo.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem, purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa, mediante allegazione dell'atto richiamato o riproduzione del suo contenuto essenziale.
- Nel processo tributario il giudice non deve rispondere analiticamente a ogni argomento della parte: è sufficiente una motivazione logica e coerente che renda comprensibile il percorso seguito e le ragioni della decisione.
- Per ottenere la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA relativi a operazioni contestate, il contribuente deve conservare e produrre elementi sostanziali quali contratti, ordini, documenti di trasporto, prove della consegna, corrispondenza commerciale, modalità di esecuzione e concreta movimentazione dei beni o servizi.
- Il diritto alla detrazione IVA è tutelato per il contribuente in buona fede, ma può essere negato quando egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 865 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 2594 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 11400 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 apr 2019Sentenza del 30/04/2019 n. 11401 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →