Cassazione Civile, Ordinanza n. 31064/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’indennizzo ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile. La Corte d’appello aveva liquidato una somma a titolo di danno non patrimoniale e le spese processuali; la statuizione sulle spese era stata già cassata con precedente ordinanza e, in sede di rinvio, il giudice territoriale aveva rideterminato le spese di merito e di legittimità, compensando quelle del giudizio di rinvio. Con il ricorso per cassazione l’istante ha dedotto: 1) violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese del rinvio fosse stata disposta senza i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla legge e che la mancata opposizione dell’amministrazione non potesse integrare tale presupposto; 2) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, lamentando che non fosse stato liquidato alcun compenso per la fase istruttoria del giudizio di opposizione, pur essendovi stata attività difensiva e, comunque, che non potessero essere liquidati importi inferiori ai minimi tabellari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha riconosciuto al ricorrente un ulteriore compenso di euro 200,00 per la fase istruttoria del giudizio di opposizione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha ritenuto che il procedimento di equa riparazione abbia natura contenziosa e che, nella liquidazione dei compensi, trovi applicazione la tabella 12 del D.M. n. 55/2014, comprensiva anche della fase istruttoria, nella quale rientra l’esame degli atti di parte e degli atti rilevanti ai fini dell’istruzione. Ha inoltre precisato che i minimi tabellari non sono assolutamente inderogabili, ma uno scostamento deve essere giustificato in motivazione.
Norme richiamate
è la base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
la compensazione delle spese richiede i presupposti di legge; la mancata opposizione della controparte non è di per sé motivo sufficiente
le spese seguono la soccombenza, salvo diversa statuizione giustificata
il compenso professionale va liquidato secondo i criteri normativi e tabellari applicabili
per il procedimento di equa riparazione si applica la tabella 12, che include anche la fase istruttoria
richiamato dalla parte ricorrente come fonte tabellare rilevante nella liquidazione dei compensi
art. 4, lett. c), D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la fase istruttoria comprende, in modo non tassativo, l’esame degli atti di parte e delle acquisizioni documentali
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dei compensi professionali segue la disciplina tabellare prevista per i procedimenti contenziosi e comprende anche la fase istruttoria.
- La fase istruttoria non coincide solo con attività istruttorie in senso stretto, ma include anche l’esame degli atti difensivi delle parti e degli atti acquisiti in funzione probatoria.
- Non esiste un divieto assoluto di liquidare compensi inferiori ai minimi tabellari; il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente le ragioni dello scostamento e la sua misura.
- La compensazione delle spese di lite richiede una specifica giustificazione nei casi previsti dalla legge e non può fondarsi su ragioni meramente congetturali o sulla sola mancata opposizione della controparte.
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