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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento penale nel quale, dopo l'annullamento della sentenza di condanna per estinzione del reato per prescrizione, il giudizio civile è stato riassunto davanti alla Corte d'appello di Messina, che ha accolto la domanda risarcitoria delle originarie parti civili e ha liquidato i danni. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio civile per la pendenza di un'istanza di revisione del giudicato penale, in applicazione anche dell'art. 211 disp. att. c.p.p.; (2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.p., per omessa valutazione della pregiudizialità del giudizio di revisione rispetto al processo civile; (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita mancanza assoluta di motivazione sul rigetto dell'istanza di sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata via PEC in data 3 novembre 2020, ma non aveva depositato la relazione di notificazione; pertanto, in difetto di prova della notifica, il termine breve per impugnare decorreva comunque dalla pubblicazione della sentenza. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 28 aprile 2021, la Corte lo ha ritenuto tardivo. La Corte ha inoltre richiamato, in via rafforzativa, il principio secondo cui la pendenza di una richiesta di revisione del giudicato penale non impone la sospensione del giudizio civile di liquidazione del danno, non configurandosi un contrasto di giudicati tra la futura eventuale caducazione della condanna e la sentenza civile di liquidazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, quando la parte deduce la notificazione della sentenza impugnata, è necessario depositare la relazione di notificazione; in mancanza, il termine breve per impugnare non può ritenersi provato sulla sola base di una dichiarazione della parte.
  • La pendenza di un giudizio di revisione del giudicato penale non determina automaticamente la sospensione necessaria del giudizio civile di liquidazione del danno, se non è ravvisabile un effettivo contrasto di giudicati tra le due decisioni.
  • La futura ed eventuale caducazione della sentenza penale di condanna non impedisce la prosecuzione del giudizio civile di risarcimento, poiché la sentenza civile di liquidazione non entra in rapporto di pregiudizialità incompatibile con la revisione penale.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il soccombente può essere condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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