Sentenza n. 222/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 del 19.6.2024 (notificata in pari data 19.6.2024), nella parte in cui il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato la Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento del 5.4.2024, ha diffidato il sig. Leonardo Lapenta a presentare, entro 60 giorni, un Piano di indagine ambientale, relativo al terreno, di sua proprietà, foglio n. 26, particella n. 127, sito nel Comune di Corleto Perticara, nella qualità di soggetto responsabile dell’inquinamento per il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di Idrocarburi pesanti C>12 nella matrice del suolo e del sottosuolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza provinciale ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 che qualificava il proprietario del terreno quale responsabile della contaminazione e gli imponeva di presentare un Piano di indagine ambientale, nonché successiva determinazione regionale di rigetto del Piano
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza provinciale deducendo eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione, nonché erronea applicazione della regola causale del “più probabile che non”, irragionevolezza e contraddittorietà. La Provincia aveva attribuito al proprietario la responsabilità del superamento delle CSC per idrocarburi pesanti C>12, rilevato nel sottosuolo a 18-19 metri di profondità, valorizzando la presenza sul fondo di materiali agricoli, contenitori di lubrificanti, un deposito di gasolio, un trattore e materiale edile. L’Amministrazione aveva utilizzato il teorema di Bayes per confrontare diversi scenari causali, tra cui sversamenti connessi all’attività petrolifera, alla perforazione del piezometro e all’attività agricola. Il ricorrente ha contestato l’idoneità contaminante dei materiali rinvenuti, l’esistenza di misure di contenimento per il deposito di gasolio, l’assenza di prova del nesso tra eventuali perdite superficiali del trattore e la contaminazione profonda, nonché la mancata considerazione di possibili perdite durante la perforazione del piezometro o dagli impianti petroliferi. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale di rigetto del Piano di caratterizzazione e indagine ambientale, deducendo anche l’illogicità delle ulteriori indagini richieste e l’inadeguatezza della custodia del terreno da parte della società petrolifera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha riconosciuto che, ai fini dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, è applicabile il criterio causale del “più probabile che non”, anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Tuttavia, ha ritenuto che tale criterio non fosse stato correttamente applicato. L’analisi bayesiana della Provincia si fondava infatti su probabilità iniziali e pesi condizionati stabiliti in modo sostanzialmente soggettivo, senza adeguati dati oggettivi e misurabili. L’Amministrazione non aveva ricostruito il percorso di trasporto dell’inquinante né spiegato come eventuali perdite superficiali di oli o carburanti potessero raggiungere la profondità di 18-19 metri, considerato che negli strati intermedi tra 3 e 17 metri non era stata rilevata contaminazione e che gli idrocarburi presentavano ridotta mobilità. I materiali rinvenuti non dimostravano, da soli, l’origine della contaminazione; inoltre, l’area era accessibile anche alla società petrolifera o ai soggetti incaricati della realizzazione del piezometro, e la Provincia aveva svalutato la possibile origine della contaminazione connessa ai lavori di perforazione sulla base della mera dichiarazione negativa della società, senza ulteriori approfondimenti tecnici. Mancavano dunque indizi plausibili idonei a dimostrare che la contaminazione fosse imputabile al proprietario. L’ordinanza è stata annullata per vizi istruttori e, per invalidità derivata, è stata annullata anche la determinazione regionale di rigetto del Piano, adottata in esecuzione dell’ordinanza. La Provincia di Potenza è stata condannata alle spese per euro 3.000, oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti della Regione e della società petrolifera.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo
La Provincia deve svolgere opportune indagini e adottare un’ordinanza motivata nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione; l’individuazione del responsabile deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria causale.
La prova del nesso causale può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché fondate su indizi plausibili, gravi, precisi e concordanti.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
La disposizione è stata richiamata per la prosecuzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito della richiesta di trasposizione.
Richiamati, unitamente agli artt. 91 e 92 c.p.c., per la regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nell’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, l’Amministrazione può applicare il criterio causale del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale.
- Il criterio del “più probabile che non” deve essere fondato su dati oggettivi, misurabili e tecnicamente verificabili, nonché su indizi gravi, precisi e concordanti; non può essere sorretto prevalentemente da probabilità iniziali, pesi o valutazioni soggettive dell’Amministrazione, anche se tradotti in formule matematiche o statistiche.
- L’accertamento della responsabilità ambientale richiede la ricostruzione del percorso di trasporto dell’inquinante dalla fonte al punto di contaminazione, tenendo conto della profondità del rinvenimento, dell’eventuale assenza di contaminazione negli strati intermedi, delle caratteristiche del terreno e della mobilità della sostanza.
- La mera presenza, su un terreno, di materiali agricoli, contenitori di lubrificanti, mezzi con perdite occasionali o depositi di carburante non dimostra il nesso causale con una contaminazione profonda se non è provato, con adeguati elementi tecnici, che tali fonti fossero idonee a determinare il superamento delle CSC rilevato.
- Quando l’area contaminata è accessibile a più soggetti, l’Amministrazione deve esaminare concretamente le diverse possibili fonti dell’inquinamento e non può escludere una di esse sulla base di una mera dichiarazione non supportata da approfondimenti tecnici.
- L’annullamento dell’ordinanza che impone al privato di presentare un piano di caratterizzazione comporta l’invalidità derivata del successivo provvedimento regionale adottato in esecuzione di quell’ordinanza.
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