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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 9 di una procedura aperta per la fornitura di prodotti per alimentazione enterale, nonché gli atti di gara e la lex specialis nelle parti contestate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta suddivisa in 70 lotti e aggiudicata per il lotto n. 9 con il criterio del prezzo più basso, ha contestato l'aggiudicazione alla controinteressata. Secondo la ricorrente, il prodotto offerto dall'aggiudicataria non rispettava le caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato, poiché conteneva come fibra solubile soltanto frutto-oligosaccaridi (FOS), pari all'80% della fibra totale, mentre la restante fibra era costituita da cellulosa, di natura insolubile. La censura è stata formulata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023, violazione dell'autovincolo, violazione delle disposizioni del disciplinare e del capitolato tecnico, nonché per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. In via subordinata, la ricorrente ha contestato la lex specialis ove interpretata nel senso di ammettere un prodotto contenente come fibra solubile soltanto i FOS. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo averne dato avviso alle parti. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Il capitolato richiedeva una soluzione nutritiva arricchita con fibra solubile e insolubile e FOS, con un apporto complessivo di fibra pari o superiore a 15 g/L, di cui almeno il 45% rappresentato da FOS. Secondo il giudice, la lex specialis stabiliva una soglia minima, non massima, per i FOS: poiché i FOS appartengono alla categoria delle fibre solubili, la disciplina di gara non imponeva la presenza di un'ulteriore fibra solubile diversa dai FOS né fissava un limite massimo alla loro percentuale. Il prodotto dell'aggiudicataria conteneva la quantità complessiva minima di fibra richiesta, una componente di fibra insolubile e una percentuale di FOS superiore alla soglia minima del 45%; pertanto risultava conforme alle caratteristiche tecniche del capitolato. La verifica era stata svolta dal seggio di gara con il supporto specialistico del Servizio di Dietetica dell'Ospedale di Trento ed era adeguatamente documentata nel verbale, sicché è stato escluso il difetto di istruttoria. Il principio di equivalenza non era stato utilizzato per ammettere un prodotto difforme, poiché il prodotto era stato ritenuto direttamente conforme alla lex specialis. È stata esclusa anche la configurabilità di un aliud pro alio. Il giudice ha inoltre rilevato che non potevano essere introdotti, in via interpretativa, requisiti tecnici ulteriori non espressamente previsti, soprattutto in una gara ad elevato contenuto tecnico; in caso di ambiguità non inequivoca della disciplina, deve essere favorita la massima partecipazione. Le scelte della stazione appaltante sulle caratteristiche dei prodotti sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, che la ricorrente non aveva dimostrato. L'aggiudicazione e gli ulteriori atti impugnati sono stati quindi salvati. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti costituite; nulla spese nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 107 e 108 d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente a fondamento della censura, ma la sentenza non attribuisce a ciascuna di esse una distinta interpretazione decisiva.

  • art. 17 del disciplinare di gara

    I prodotti offerti devono rispettare le caratteristiche tecniche minime ed essenziali stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5, parte II-A del D. Lgs. 36/2023.

    La disposizione impone il rispetto delle caratteristiche tecniche minime ed essenziali e prevede l'esclusione per la loro mancanza, ma non consente di ricavare requisiti ulteriori non espressamente stabiliti.

  • art. 26 del disciplinare di gara

    L'accertamento tecnico è finalizzato a verificare la conformità e la rispondenza alle caratteristiche generali e specifiche essenziali inderogabili richieste per ciascuna voce di lotto.

    La verifica tecnica deve accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche essenziali della lex specialis e può avvalersi del supporto degli esperti tecnici individuati dall'amministrazione.

  • Allegato II.5, parte II-A, d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza è richiamato dalla lex specialis, ma non è stato concretamente applicato, poiché il prodotto dell'aggiudicataria è stato ritenuto direttamente conforme alle caratteristiche del capitolato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.

  • artt. 55, 119 e 120 c.p.a.

    Sono richiamati in relazione alla domanda cautelare e al rito applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, una specifica tecnica che imponga una percentuale minima di una componente del prodotto non può essere interpretata come se stabilisse anche una percentuale massima o imponesse componenti ulteriori, se tali limiti o requisiti non risultano espressamente dalla lex specialis.
  • Non è legittimo introdurre, mediante interpretazione della lex specialis, requisiti tecnici ulteriori rispetto a quelli chiaramente previsti dal disciplinare e dal capitolato, soprattutto quando tali requisiti restringano la partecipazione alla gara.
  • La verifica di conformità tecnica dell'offerta è adeguatamente istruita quando la stazione appaltante, con il supporto di competenze specialistiche coerenti con l'oggetto della fornitura, accerta e documenta il possesso delle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis.
  • Le valutazioni della stazione appaltante sulle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire e sulla conformità dei prodotti offerti sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria.
  • Quando la disciplina di gara non stabilisca in modo chiaro e inequivoco una restrizione tecnica, deve essere privilegiata l'interpretazione che preservi la massima partecipazione e il confronto concorrenziale.
  • Il principio di equivalenza non opera quando il prodotto offerto è ritenuto direttamente conforme alle specifiche tecniche della lex specialis; la sua applicazione presuppone invece che l'amministrazione valuti l'equivalenza di una soluzione non coincidente con quella descritta dalla disciplina di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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