Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 25 della procedura aperta per la fornitura di prodotti per alimentazione enterale, disposta in favore dell’operatore economico controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 25, contestando la conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria alle prescrizioni tecniche del capitolato. In particolare, ha sostenuto che la scheda tecnica non riportasse la dicitura "finalizzato alla riparazione tessutale", ritenuta caratteristica minima essenziale del prodotto. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023, la violazione del principio di autovincolo e degli artt. 3, 17 e 26 del disciplinare e del capitolato tecnico, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. Ha inoltre contestato la disciplina di gara, ove interpretata nel senso di ammettere un prodotto privo della suddetta dicitura, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell’esecuzione e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. all’esito della camera di consiglio cautelare. Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha interpretato la lex specialis considerando nel suo complesso il disciplinare e il capitolato: il Lotto n. 25 richiedeva un supplemento nutrizionale contenente aminoacidi essenziali e HMB, con una quantità di HMB pari o superiore a 1,2 grammi per busta; la dicitura relativa alla finalizzazione alla riparazione tessutale non era invece espressamente prevista come requisito documentale da indicare a pena di esclusione. La mancata riproduzione letterale della dicitura nella scheda tecnica non impediva quindi di verificare la conformità sostanziale del prodotto, risultata dalla sua composizione e dalla presenza degli elementi richiesti. La stazione appaltante aveva inoltre svolto un’istruttoria tecnica con il supporto del Servizio di Dietetica dell’Ospedale di Trento, richiedendo chiarimenti sull’apporto di HMB e verificando puntualmente le caratteristiche del prodotto. È stata pertanto esclusa la sussistenza del difetto di istruttoria, del travisamento e dell’irragionevolezza. Il principio di equivalenza non è stato ritenuto applicato, poiché il prodotto è stato giudicato direttamente conforme alle prescrizioni del capitolato. È stata esclusa anche la configurabilità di un aliud pro alio. Il Collegio ha inoltre affermato che non possono essere introdotti, in via interpretativa, requisiti tecnici non chiaramente previsti dalla lex specialis, dovendosi favorire la massima partecipazione quando la prescrizione non sia inequivoca. Le scelte della stazione appaltante sulle caratteristiche dei beni da acquisire restano espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, che nel caso concreto non è stata dimostrata. L’aggiudicazione è stata quindi mantenuta ferma; la ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese in favore dell’ASUIT, mentre nulla è stato disposto nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e dell’aggiudicataria, non costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state avvisate.
artt. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’istanza cautelare, nell’ambito della quale il giudizio è stato definito nel merito.
art. 119 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 107 e 108 d.lgs. 36/2023
Invocati dalla ricorrente, ma la sentenza ne respinge la dedotta violazione in quanto la stazione appaltante ha correttamente verificato la conformità sostanziale del prodotto alle prescrizioni di gara.
Allegato II.5, parte II-A, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla lex specialis in materia di principio di equivalenza; il Collegio precisa che tale principio non è stato utilizzato, poiché il prodotto è stato ritenuto direttamente conforme alle caratteristiche richieste.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 26 c.p.a., quale base della condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la conformità dell’offerta tecnica deve essere verificata considerando complessivamente la lex specialis e le caratteristiche sostanziali richieste, senza imporre l’esatta riproduzione letterale di una formula descrittiva non prevista inequivocabilmente come requisito autonomo ed espulsivo.
- Quando il capitolato richiede determinate caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto, la stazione appaltante può accertarne la rispondenza sostanziale sulla base della composizione e delle prestazioni del bene, anche se la scheda tecnica non contiene una specifica dicitura descrittiva coincidente con quella utilizzata nella documentazione di gara.
- Non possono essere introdotti, mediante interpretazione della lex specialis, requisiti dell’offerta tecnica non espressamente e inequivocabilmente prescritti a pena di esclusione; in caso di ambiguità deve essere privilegiata l’interpretazione conforme al principio di massima partecipazione e alla concorrenza.
- La verifica di conformità tecnica non è viziata da difetto di istruttoria quando la stazione appaltante si avvale di un supporto specialistico, richiede chiarimenti sugli aspetti tecnici rilevanti e dà conto nel verbale delle caratteristiche del prodotto esaminate.
- Le scelte della stazione appaltante relative alle caratteristiche dei beni o servizi da acquisire, coerenti con i bisogni dell’amministrazione, esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria dimostrata.
- Il principio di equivalenza opera quando un prodotto non coincida formalmente con le specifiche richieste ma presenti caratteristiche funzionalmente equivalenti; non è necessario invocarlo quando il prodotto sia stato ritenuto direttamente conforme alle prescrizioni sostanziali del capitolato.
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