Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale n. 70617 adottato e pubblicato in data 9 giugno 2025 con il quale il Rettore dell'Ateneo ha approvato gli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico-Disciplinare 14/GSPS-05 SOCIOLOGIA GENERALE e Settore Scientifico-Disciplinare GSPS-05/A SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (codice bando: 2024-RTT-09) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della predetta selezione e dichiarata vincitrice la dott.ssa Irene Ponzo; del verbale n. 3 del 29 aprile 2025 avente ad oggetto le valutazioni da parte dei Commissari dei candidati Iraklis Dimitriadis e Irene Ponzo di cui al concorso citato al precedente punto, nelle parti per cui è interesse e secondo i profili indicati nei motivi di diritto del presente atto; di ogni altro atto, presupposto conseguente e/o comunque connesso; per la declaratoria di nullita'/annullamento/inefficacia Del contratto di lavoro stipulato tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale con la dott.ssa Irene Ponzo per la copertura del posto da Ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico-Disciplinare 14/GSPS-05 SOCIOLOGIA GENERALE e Settore Scientifico-Disciplinare GSPS-05/A SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ponzo Irene il 30\12\2025: per l'annullamento in via subordinata del provvedimento impugnato dal ricorrente principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione della graduatoria e valutazione dei candidati in una selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, nonché il contratto stipulato con la vincitrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto contro gli atti della selezione, nella quale la controinteressata era stata dichiarata vincitrice con 77,90 punti, mentre egli si era classificato secondo con 74,55 punti. Ha dedotto tre motivi. Il primo riguardava la valutazione dell'attività didattica universitaria, con riferimento sia ai corsi o moduli svolti in Italia sia alle attività didattiche estere: sono stati denunciati travisamento dei fatti, contraddittorietà tra criteri predeterminati e concreta attribuzione dei punteggi, illogicità manifesta, disparità di trattamento, violazione dell'imparzialità e della par condicio e dell'art. 97 Cost. Il secondo motivo censurava la valutazione delle attività integrative e di servizio agli studenti, contestando i punteggi attribuiti alla controinteressata e la considerazione di attività di tutoraggio svolte tramite un ente di ricerca. Il terzo motivo riguardava la valutazione dell'attività di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni, in particolare delle attività di formazione, di ricerca post-dottorato e degli assegni di ricerca, deducendo anche la violazione degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della l. 240/2010. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che il ricorrente dovesse essere escluso per non avere allegato la tesi di dottorato e, dall'altro, che numerose attività del ricorrente fossero estranee al settore scientifico-disciplinare posto a bando e fossero state quindi illegittimamente valutate.
La decisione
Il ricorso principale è stato accolto solo parzialmente. Il Collegio ha ritenuto che la Commissione, dopo avere predeterminato il punteggio massimo per l'attività didattica e averlo articolato in sub-criteri riferiti a corsi o moduli universitari, fosse vincolata al rispetto di tali parametri. Le sporadiche docenze della vincitrice, della durata da due a sei ore e descritte dalla stessa come attività svolte nell'ambito di moduli o insegnamenti intestati ad altri docenti, non risultavano documentate come corsi o moduli autonomi secondo il criterio predeterminato. Era quindi illegittima l'attribuzione dei sei punti assegnati alla controinteressata per i corsi o moduli tenuti in Italia, che sono stati espunti. È stata invece ritenuta legittima la valutazione del candidato ricorrente, cui la Commissione aveva attribuito un punteggio non massimo per tre corsi universitari, poiché i relativi settori scientifico-disciplinari non coincidevano perfettamente con quello del bando e tale valutazione rientrava nella discrezionalità tecnica, non manifestamente illogica. Sono state respinte le censure relative alle attività didattiche estere, poiché la Commissione aveva applicato coerentemente a entrambi i candidati un'interpretazione elastica del concetto di modulo in ambito internazionale, senza disparità di trattamento. È stato respinto anche il secondo motivo, in quanto volto a sostituire la valutazione tecnica della Commissione con quella soggettiva del ricorrente e non supportato dalla dimostrazione di manifesta irrazionalità; legittima è stata ritenuta anche la valutazione dei tutoraggi svolti presso un qualificato ente di ricerca. Il terzo motivo è stato respinto: l'espressione riferita a ogni semestre non imponeva l'attribuzione automatica del punteggio massimo per ciascun semestre, dovendosi rispettare il tetto complessivo della voce; era legittimo attribuire frazioni di punteggio in relazione alla durata delle esperienze. È stata inoltre ritenuta legittima la valutazione distinta di titoli o attività senza indebita duplicazione e la valorizzazione di attività svolte presso enti qualificati, anche esterni alle università, purché pertinenti e qualificate. Il ricorso incidentale è stato integralmente respinto. L'omessa allegazione della tesi di dottorato non costituiva causa di esclusione, non essendo prevista espressamente dal bando né ricavabile per eterointegrazione dal generico richiamo al regolamento di ateneo. È stata altresì respinta la censura sull'estraneità delle attività del ricorrente al settore scientifico-disciplinare, poiché il bando valorizzava un ambito interdisciplinare e la pertinenza delle attività costituiva valutazione tecnico-scientifica sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o palese irragionevolezza. Il TAR ha annullato gli atti limitatamente all'attribuzione dei sei punti, imponendo la rideterminazione della graduatoria e l'adeguamento della situazione contrattuale alla graduatoria corretta, senza pronunciare direttamente l'annullamento del contratto, ritenuto rimedio previsto esclusivamente nel rito speciale degli appalti. Le spese sono state poste in solido a carico dell'Università e della controinteressata, per complessivi 5.000 euro oltre accessori; sono state compensate le spese tra amministrazione e controinteressata.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
Disciplina la procedura per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track oggetto della selezione.
artt. 22, 22-bis e 22-ter l. 240/2010
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente, ma il TAR ha chiarito che la disciplina dell'organizzazione universitaria non costituisce di per sé criterio automatico per la valutazione dei titoli, quando la griglia della Commissione valorizzi attività di formazione o ricerca presso enti qualificati anche esterni alle università.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di imparzialità e par condicio nella valutazione dei candidati; la violazione è stata ravvisata limitatamente all'attribuzione dei sei punti non coerente con i criteri predeterminati.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione del ricorso straordinario, a seguito dell'opposizione dell'amministrazione, in sede giurisdizionale davanti al TAR.
art. 4, comma 4, lett. j), regolamento di Ateneo per i ricercatori RTT
È stata invocata nel ricorso incidentale per sostenere l'obbligo di allegazione della tesi di dottorato, ma la disposizione non è stata ritenuta fonte di una causa di esclusione.
art. 7, comma 1, lett. i), regolamento di Ateneo per i ricercatori RTT
È stata invocata nel ricorso incidentale, ma è stata ritenuta disposizione generale sui contenuti degli atti di reclutamento, non recante uno specifico adempimento a pena di esclusione.
art. 6 del bando di concorso
Individua espressamente le cause di esclusione; poiché non contempla la mancata allegazione della tesi di dottorato, tale omissione non può essere trasformata in causa espulsiva mediante interpretazione o eterointegrazione.
Massime di principio
- Quando una commissione di concorso predetermina sub-criteri puntuali di valutazione, tali parametri costituiscono un autovincolo e devono essere applicati coerentemente nella fase successiva; non possono essere attribuiti punteggi sulla base di esperienze che non corrispondano oggettivamente alla categoria previamente individuata.
- Le clausole del bando che prevedono l'esclusione da una procedura selettiva devono essere espresse e chiaramente percepibili e vanno interpretate letteralmente; l'omissione di un adempimento non previsto come causa di esclusione non può determinare l'estromissione del candidato mediante analogia o mediante il generico richiamo al regolamento dell'amministrazione.
- La valutazione tecnico-discrezionale di titoli, attività didattiche e di ricerca è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese irragionevolezza, evidente travisamento dei fatti o disparità di trattamento, non essendo consentita la sostituzione del giudizio giudiziale a quello della commissione.
- Il rispetto del punteggio massimo complessivo previsto per una voce di valutazione consente alla commissione di attribuire frazioni di punteggio in relazione alla durata delle esperienze, senza che l'indicazione di un punteggio massimo per ogni semestre imponga necessariamente l'attribuzione automatica del valore massimo per ciascun periodo.
- In una selezione con profilo interdisciplinare, la mera riconducibilità di un'attività a un settore scientifico-disciplinare affine, ma non identico a quello indicato nel bando, non dimostra di per sé l'estraneità dell'attività al profilo ricercato; la pertinenza deve essere apprezzata dalla commissione secondo criteri tecnico-scientifici e può essere contestata solo per vizi sintomatici di illegittimità.
- Quando l'annullamento di una valutazione concorsuale incide sulla graduatoria e sugli esiti contrattuali, il giudice può annullare gli atti di gara o di selezione e imporre la rideterminazione della graduatoria, lasciando all'amministrazione l'adeguamento della situazione contrattuale, se il rito applicabile non consente l'annullamento diretto del contratto.
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