Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot.-OMISSIS- della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Area Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio Bando Generale del Comune di Torino, con cui è stata esclusa la domanda n. -OMISSIS- presentata dalla ricorrente per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale; - della graduatoria provvisoria, formulata a seguito del bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale emesso dal Comune di Torino – II tranche (1 aggiornamento) – il -OMISSIS-, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nella sede dell'Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; - della comunicazione di rigetto prot. n.-OMISSIS-del ricorso presentato alla Commissione Assegnazione Alloggi; - del parere negativo emesso dalla Commissione Assegnazione Alloggi in data -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente ed è stata confermata l'esclusione dalla graduatoria; - della graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione Assegnazione Alloggi, a seguito del bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale emesso dal Comune di Torino con deliberazione n. mecc. -OMISSIS-del -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, che ha escluso la domanda della ricorrente n. -OMISSIS- volta ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Sociale; - di tutte le determinazioni, i verbali, i pareri, le risultanze istruttorie e ogni altro atto presupposto con cui la Commissione Assegnazione Alloggi per emergenza abitativa ed il Comune di Torino hanno erroneamente ed illegittimamente valutato e/o verificato l'asserito difetto dei requisiti in capo al ricorrente, denegando l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, unitamente agli atti confermativi e alla graduatoria definitiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, deducendo la violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 3, comma 1, lett. a), della l.r. Piemonte n. 3/2010, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. L'esclusione era stata motivata con il mancato possesso del requisito della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune che aveva emesso il bando o nei Comuni del medesimo ambito territoriale. La ricorrente sosteneva invece di possedere tale requisito. Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva requisiti temporali di residenza o di attività lavorativa per l'accesso all'edilizia sociale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la Commissione Assegnazione Alloggi, con provvedimento del 12 dicembre 2025, aveva revocato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provvisoria e l'aveva inserita in graduatoria con il punteggio di 9,6. Tale sopravvenienza ha pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, rendendo non più necessaria una decisione sull'illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi poiché l'Amministrazione aveva inizialmente applicato la disciplina regionale allora vigente, successivamente dichiarata incostituzionale, e si era poi prontamente attivata in autotutela per rimuovere l'esclusione e reinserire la ricorrente in graduatoria.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale azionato.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell'obbligo di motivazione; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 3, comma 1, lett. a), l.r. Piemonte n. 3/2010
La disposizione prevedeva, ai fini dell'accesso all'edilizia sociale, il requisito della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune che emetteva il bando o nei Comuni del medesimo ambito territoriale; la sentenza dà atto della sua successiva dichiarazione di incostituzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione rimuove l'atto impugnato e adotta una determinazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente; in tal caso il giudice non procede all'esame dei vizi dedotti nel merito.
- La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato non determina automaticamente la condanna alle spese dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere compensate quando l'atto originario era conforme alla disciplina allora vigente, successivamente dichiarata incostituzionale, e l'amministrazione si è prontamente attivata per eliminarne gli effetti dopo la pronuncia costituzionale.
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