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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota dell’INPS sostanzialmente recante il diniego implicito dell’accesso al fascicolo amministrativo relativo alla domanda e all’erogazione al 100% dell’assegno unico e universale in favore dell’altro genitore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro la nota con cui l’INPS, in risposta a un’istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. 241/1990, si era limitato a richiamare la regola generale della spettanza del 50% dell’assegno unico e universale, senza consentire l’accesso richiesto. L’istanza riguardava: la domanda presentata dall’altro genitore con i relativi allegati; il provvedimento di accoglimento; la distinta degli assegni erogati, con date e importi. Il ricorrente ha dedotto di essere titolare della responsabilità genitoriale e dell’affidamento del figlio, nonché obbligato al mantenimento, e di avere un interesse difensivo concreto e attuale a conoscere la documentazione, anche in relazione a controversie tra gli ex coniugi e alla possibile richiesta della quota del 50% dell’assegno. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 l. 241/1990, dei principi di trasparenza, dell’art. 24 Cost. e del regolamento INPS sull’accesso, nonché eccesso di potere per motivazione incongrua e apparente. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’assenza di un diniego implicito e perché l’istanza sarebbe stata diretta, in sostanza, a contestare l’erogazione dell’assegno al 100% all’altro genitore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la titolarità della responsabilità genitoriale attribuisca al genitore un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere la documentazione presentata dall’altro genitore per ottenere l’assegno unico, istituto finalizzato a sostenere l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli. La nota dell’INPS, pur avendo anche contenuto informativo, costituiva il formale riscontro all’istanza di accesso e, non prendendo posizione sull’ostensione, integrava un diniego implicito impugnabile. È stata respinta anche l’eccezione secondo cui il ricorso avrebbe contestato l’erogazione dell’assegno al 100%: tale circostanza rileva per dimostrare la posizione qualificata e l’interesse all’accesso, senza impedire l’ostensione, anche se il richiedente non aveva ancora presentato domanda per la quota del 50%. La richiesta non è stata ritenuta esplorativa, poiché i documenti erano stati individuati con precisione e l’istanza esponeva il nesso tra la documentazione e le esigenze difensive. In applicazione dei principi sull’accesso difensivo, il giudice ha precisato che occorre un motivato nesso di strumentalità tra documenti e situazione da tutelare, ma non spetta né all’amministrazione né al giudice dell’accesso valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’accesso. La nota impugnata è stata annullata ed è stato ordinato all’INPS di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, preferibilmente mediante modalità telematiche, previo rimborso delle spese e dei diritti previsti. Il giudice si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela giurisdizionale.

  • art. 22, comma 2, l. 241/1990

    principio generale dell’attività amministrativa

    La disciplina dell’accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Consente l’accesso ai documenti quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione da tutelare.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    Richiede che l’istanza di accesso sia motivata in modo tale da consentire di comprendere le finalità della richiesta e il nesso strumentale con la situazione controversa.

  • art. 6 d.lgs. 230/2021

    È richiamato con riferimento alla regola generale della ripartizione tra i genitori dell’assegno unico e universale.

  • art. 24 Cost.

    Rileva quale fondamento delle esigenze difensive sottese all’accesso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il genitore titolare della responsabilità genitoriale ha, in linea di principio, un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione presentata dall’altro genitore per ottenere una prestazione economica destinata al mantenimento del figlio, quando l’accesso sia funzionale alla tutela della propria posizione giuridica o alla verifica della corretta ripartizione della prestazione.
  • Una nota amministrativa che costituisca formale riscontro a un’istanza di accesso e non consenta l’ostensione, anche se redatta con contenuto apparentemente informativo, può integrare un diniego implicito impugnabile con il rito ex art. 116 c.p.a.
  • Nell’accesso difensivo il richiedente deve indicare e motivare il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; non è invece necessario dimostrare anticipatamente la fondatezza, l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale.
  • L’amministrazione detentrice dei documenti e il giudice dell’accesso non possono sostituirsi al giudice competente sulla controversia principale nella valutazione dell’effettiva utilità processuale della documentazione, salvo che emerga una radicale e assoluta mancanza di collegamento con la situazione da tutelare o un uso pretestuoso dell’accesso.
  • Non ricorre un accesso esplorativo quando l’istanza individua puntualmente i documenti richiesti e indica le esigenze difensive concrete cui l’ostensione è preordinata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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