Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Mezzolombardo n. 21/2025, passata in giudicato, recante la condanna del Comune al pagamento di interessi moratori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Mezzolombardo l’accertamento della responsabilità del Comune per il ritardo nel pagamento di una fattura e la condanna dell’amministrazione al pagamento di € 6.290,65 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese di giustizia. La sentenza, pubblicata il 17 luglio 2025, era stata notificata al Comune il 21 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria il 2 marzo 2026. Nonostante ciò, il Comune non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale della sentenza, l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto il ricorso procedibile perché la sentenza del Giudice di Pace era stata certificata come passata in giudicato, previamente notificata in forma esecutiva all’amministrazione e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso. Sulla base della documentazione non contestata dal Comune, ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione e ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della pronuncia, mediante il pagamento di € 6.290,65, degli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese liquidate dal Giudice di Pace. Il Collegio si è riservato di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace soddisfa il requisito previsto per l’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.
d.lgs. 231/2002
Costituisce il fondamento degli interessi moratori riconosciuti nella sentenza del Giudice di Pace e oggetto dell’ordine di pagamento in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, tale circostanza è certificata e la decisione è stata previamente notificata in forma esecutiva all’amministrazione obbligata, con decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita dalla pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato al pagamento integrale delle somme liquidate nel titolo, comprensive degli accessori indicati nella sentenza.
- La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione comprovante il mancato pagamento, consentono al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inadempimento e imporre l’esecuzione del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
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