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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32637/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per lesioni e minacce (artt. 110, 582, 585, 577, 612 c.p.), articolando quattro motivi: 1) vizio di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (art. 178 lett. c) e art. 161 c.p.p.), con la censura che la notifica al difensore era avvenuta prima del tentativo al domicilio dichiarato; 2) mancata assunzione di prova decisiva perché la Corte d'appello avrebbe legittimamente confermato la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dei testi della difesa senza adottare misure coercitive (art. 133 e art. 468 c.p.p.); 3) violazione di norme sul trattamento della pena in sede di impugnazione (art. 597 c.p.p.), per avere la Corte rideterminato la pena accessoria/ satellite applicando a Valerio una pena diversa e più grave rispetto a quella inflitta in primo grado; 4) vizio di motivazione sulla valutazione della attendibilità dei testi della parte offesa e sulla mancata considerazione delle contraddizioni circa il rapporto familiare tra gli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata rilevata una alterazione dell'ordine procedurale nelle notifiche, poiché la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. era avvenuta prima del tentativo di notifica al domicilio dichiarato, con conseguente invalidità. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Napoli. Gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito per assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato: i ricorrenti erano ritenuti concorrenti nel delitto di lesioni e minacce.

  • art. 582 c.p.

    Definizione e sanzioni per le lesioni personali; reato addebitato ai ricorrenti per le lesioni cagionate alla persona offesa.

  • art. 585 c.p.

    Circostanze aggravanti previste per le lesioni (richiamata nella motivazione della condanna).

  • art. 577 c.p.

    Norma sulle minacce; la condotta di minaccia è stata valutata in connessione con le lesioni.

  • art. 612 c.p.

    Delitti contro la libertà personale (es. atti persecutori), indicato tra i reati secondari contestati.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di estensione del ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno censurato nei limiti consentiti dall'articolo.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma sulla forma e modalità delle notificazioni per l'appello; invocata per contestare la regolarità della notifica del decreto di citazione.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Prevede la possibilità di notifica presso il difensore dopo il tentativo al domicilio: la Cassazione ha ritenuto che l'ordine previsto non sia stato rispettato, con conseguente invalidità.

  • art. 133 c.p.p.

    Potere del giudice di adottare misure coercitive per assicurare la presenza dei testi; richiamato dalla difesa come rimedio alternativo all'esclusione dell'escussione.

  • art. 468, comma 2 c.p.p.

    Regola l'esclusione dei testi dichiarati assenti senza giustificato impedimento; la difesa sosteneva che si dovevano adottare misure meno drastiche.

  • art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.

    Norme che disciplinano la modificazione della pena in sede di giudizio di impugnazione; censurate per un aumento/ modifica della sanzione rispetto al primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Motivazione di ricorso per cassazione relativa a vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive; invocata per censurare la valutazione in sede di merito.

Massime di principio

  • La notificazione per il giudizio di appello deve rispettare l'ordine previsto dal codice: va tentata la notifica al domicilio dichiarato e solo dopo, se previsto, la notifica al difensore (art. 161 c.p.p.); il mancato rispetto dell'ordine può determinare nullità rilevabile in Cassazione.
  • Se la parte osserva immediatamente una irregolarità procedurale nelle notifiche, tale eccezione può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato senza esame del merito delle altre doglianze.
  • Prima di escludere l'escussione dei testi della difesa per mancata comparizione, il giudice deve valutare e, se del caso, adottare misure coercitive previste (es. art. 133 c.p.p.) quando non sia provato un legittimo impedimento; l'esclusione automatica può configurare un'irregolarità se non adeguatamente motivata.
  • In sede di revisione della pena in appello/cassazione occorre rispettare i limiti posti dalla legge (art. 597 c.p.p. e principi sul miglioramento in peius): non è consentito aumentare la pena in modo non previsto dalle norme applicabili.
  • Sulle questioni di attendibilità dei testi e contraddizioni testimoniali, la decisione di merito deve esaurientemente motivare le ragioni della valutazione; omissioni rilevanti possono essere censurate in cassazione per vizio di motivazione.
  • Quando la Corte di Cassazione annulla per vizi procedurali, il rinvio ad altra Corte d'appello comporta la riassunzione del giudizio nel rispetto delle garanzie procedurali indicate dalla Cassazione stessa.

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