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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05544/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società concessionaria di un’area demaniale in un porto turistico ha impugnato un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2008, riferito all’occupazione di un’area destinata all’ormeggio di natanti. In primo grado il ricorso era stato accolto; in sede di rinvio la CTR ha invece dato ragione al Comune, ritenendo tassabile l’area come superficie scoperta idonea a produrre rifiuti e sostenendo che, anche in assenza di una categoria tariffaria espressamente dedicata agli spazi acquei/ormeggi, l’area potesse essere inquadrata per categoria tra le aree ricreativo-turistiche. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 62, 68 e 69 d.lgs. 507/1993, per mancata considerazione dell’assenza nel regolamento comunale di una specifica categoria tariffaria per spazi acquei o ormeggi e per l’illegittima assimilazione della tariffa agli campeggi e distributori; 2) nullità della sentenza per carenza o apparenza di motivazione, in relazione alla dedotta carenza del potere impositivo del Comune rispetto ai rifiuti del porto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’affidamento ad autorità marittima e a soggetto privato della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto; 4) violazione delle norme sulle spese processuali per la mancata indicazione dei parametri di liquidazione delle fasi giudiziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 68 d.lgs. 507/1993 impone al Comune di adottare un regolamento con categorie omogenee, ma lascia un margine di discrezionalità nella determinazione comparativa delle tariffe, sicché è possibile ricondurre per categoria un’area di ormeggio alle aree ricreativo-turistiche, trattandosi di rapporto di species a genus. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente al minimo costituzionale: la CTR aveva distinto tra rifiuti prodotti dalle navi, di competenza dell’autorità marittima, e rifiuti solidi urbani prodotti nelle aree a terra, di competenza comunale. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, rilevando che il fatto storico dedotto non era stato omesso, ma considerato dalla CTR, la quale aveva dato atto dell’autorizzazione marittima senza ritenerla decisiva. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la CTR aveva liquidato le spese separatamente per ciascun grado di giudizio e che, in assenza di allegazione della violazione dei minimi tariffari, la censura non era fondata. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione è stata adottata perché il Comune non ha svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il Comune deve adottare un regolamento con categorie di aree e locali omogenei, ma l’articolazione tariffaria conserva un margine di discrezionalità tecnica: le categorie del regolamento possono essere applicate per inquadramento 'per categoria' quando vi sia un rapporto di species a genus tra l’utenza concreta e la categoria prevista.
  • L’assenza nel regolamento comunale di una categoria espressamente dedicata a una determinata area non impedisce automaticamente l’assoggettamento a TARSU se l’area rientra, per caratteristiche funzionali, in una categoria generale prevista dal regolamento e dalla legge.
  • La natura demaniale dell’area concessa a privati è irrilevante, di per sé, ai fini dell’assoggettamento a tassa per i rifiuti solidi urbani, se l’area è comunque produttiva di rifiuti.
  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è censurabile solo quando manchi al di sotto del minimo costituzionale; non è deducibile la mera insufficienza o sinteticità della motivazione, se il percorso logico-giuridico della decisione è comprensibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documentali già in sostanza valutati dal giudice di merito.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, il giudice deve mantenersi entro i minimi e massimi previsti e può determinare il compenso con valutazione discrezionale; la censura è utile solo se è allegato uno sforamento dei limiti tariffari o una violazione specificamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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