Cassazione Civile, Ordinanza n. 13074/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto della domanda amministrativa e poi giudiziale con cui la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per i familiari superstiti di vittime innocenti della criminalità organizzata. La Corte d'appello aveva confermato il diniego, ritenendo che non fosse stata provata l'estraneità della richiedente ad ambienti delinquenziali, requisito applicabile alla domanda presentata nel 2009. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione della l. n. 302/1990 e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che la speciale elargizione fosse un diritto soggettivo e che non dovesse applicarsi la disciplina introdotta successivamente alla domanda amministrativa; (2) violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su documenti prodotti tardivamente dal Ministero; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione di merito sulla mancanza di prova della sua estraneità ad ambienti della criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con l'accertamento della mancata prova dell'assenza di frequentazioni o rapporti con ambienti criminali, requisito ritenuto decisivo dai giudici di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza, pur formalmente riferita agli artt. 115 e 116 c.p.c., investiva in realtà il libero apprezzamento delle prove e quindi un accertamento di merito insindacabile in cassazione; per di più, era preclusa in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. n. 302/1990, artt. 1, 2, 4, 7 e 9-bis
richiamata dalla ricorrente per sostenere la natura di diritto soggettivo della speciale elargizione ai familiari delle vittime
art. 11 preleggi
invocato per contestare l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta rispetto alla domanda amministrativa
art. 2-quinquies, l. n. 94/2009
ritenuto dalla ricorrente non applicabile perché entrato in vigore dopo la presentazione della domanda
dedotto per censurare la tardiva produzione documentale del Ministero in primo grado
dedotto insieme all'art. 416 c.p.c. per contestare l'utilizzo di documenti tardivi
richiamato dalla Corte territoriale come base del potere di acquisizione della documentazione tardivamente prodotta
art. 1, comma 259, l. n. 662/1996
indicata dalla Corte territoriale, insieme alla normativa successiva, come disciplina applicabile alla domanda del 2009
art. 3, comma 2, lett. a), l. n. 407/1998
individuata dai giudici di merito come fonte del requisito di estraneità agli ambienti delinquenziali
art. 2-quater, d.l. n. 151/2008
richiamato come conferma normativa del requisito di estraneità agli ambienti delinquenziali
la sua violazione non può essere denunciata come vizio di violazione di legge quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove
la sua violazione non può essere denunciata come vizio di violazione di legge quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il veicolo per censurare errori di fatto relativi alla valutazione probatoria, non la violazione del libero convincimento
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
la doppia conforme preclude in cassazione la censura di merito sulla valutazione delle prove
la mancata specifica critica alla ratio decidendi del provvedimento impugnato rende inidoneo il motivo e ne comporta l'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve spiegare in concreto perché la decisione sia erronea.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito: una simile censura, se ammissibile, deve riguardare l'errore di fatto nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura in cassazione che miri a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- Quando la normativa applicabile subordina un beneficio alla prova di un requisito negativo o di estraneità a determinati ambienti, l'onere di dimostrare tale requisito grava sulla parte che lo invoca.
- La formulazione del motivo deve colpire il decisum effettivo del giudice di merito; se la decisione si fonda su un autonomo e decisivo accertamento istruttorio, la critica a profili diversi o accessori non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
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