Cassazione Civile, Sentenza n. 11187/2021 del 28/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brunetti aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva respinto la sua domanda di accertamento negativo del diritto dei convenuti a mantenere, in appoggio al muro comune, tre camini, grondaie con pluviali e tubi d'acqua. In Cassazione la questione processuale principale è stata la tardività del ricorso: i controricorrenti hanno prodotto una relata di notifica datata 27/10/2016, sostenendo che da quella data fosse decorrso il termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.), mentre il ricorrente aveva notificato il ricorso il 13/11/2017. Si è inoltre dibattuto sulla tempestività del controricorso e sulla validità/formalità della relata prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto tempestivo il controricorso (notificato il 14/12/2017) e ha ammesso la relata di notifica della sentenza d'appello del 27/10/2016, sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, ritenendo che la notifica al difensore rendesse efficace la decorrenza del termine breve anche in presenza di carenze formali della relata, in linea con la giurisprudenza della Corte. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato tardivo e inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il principio di uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) al muro in comproprietà, considerandolo prevalente rispetto alle regole sulle distanze quando l'uso normale della cosa comune lo renda incompatibile.
Richiamato indirettamente nella discussione sui termini brevi di impugnazione: i resistenti sostenevano che la notifica della sentenza del 27/10/2016 aveva fatto decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per proporre ricorso.
Norma che stabilisce il termine per la notificazione del controricorso; la Corte ha computato i termini e ritenuto tempestivo il controricorso notificato il 14/12/2017 rispetto alla notifica del ricorso del 13/11/2017.
Cass. 11/01/2006, n. 283 (giurisprudenza richiamata dalle parti)
Citata dal ricorrente per contestare la relata di notifica; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non fosse pertinente o risolutivo ai fini dell'annullamento della relata prodotta dai controricorrenti.
Cass. 09/06/1981, n. 3715 (giurisprudenza)
Richiamata dalla Corte per affermare la validità della notifica della sentenza e la decorrenza del termine breve di impugnazione anche in presenza di errori nella relata di notifica.
La Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 (comma 1-quater e 1-bis) a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In presenza di notifiche di sentenza, la data risultante dalla relata sottoscritta dall'ufficiale giudiziario è normalmente idonea a far decorrere i termini brevi di impugnazione anche se la relata presenta carenze formali; pertanto è fondamentale conservare e, se contestata, produrre documentazione precisa sulla ricevuta dell'atto.
- I termini procedurali vanno calcolati con attenzione e in catena: dalla notifica della sentenza decorre il termine breve per proporre ricorso; dopo il deposito/atto di ricorso decorrono a loro volta i termini per le controdeduzioni (art. 370 c.p.c.). Errori nel computo dei termini espongono a decadenza e inammissibilità.
- La tempestività del controricorso può essere verificata indipendentemente dall'eccezione di tardività dell'originario ricorso; se il controricorso è tempestivo, il giudice può esaminare la documentazione da esso prodotta, incluse le relata di notifica.
- Quando si impugna una decisione che riguarda la disciplina delle distanze e l'uso di un muro comune, la giurisprudenza applica il principio di uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) consentendo usi che risultino necessari per il normale godimento, prevalendo talvolta sulle regole ordinarie sulle distanze.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità per tardività, è consigliabile notificare gli atti con modalità che lascino traccia inequivocabile (relate dettagliate, ricevute ufficiali) e contestare immediatamente eventuali notifiche ritenute inesatte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11186/2021 del 28/04/2021
- Sentenza civile · 28 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11188/2021 del 28/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11023/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11024/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11025/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11026/2021 del 27/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →