Cassazione Civile, Sentenza n. 11188/2021 del 28/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla titolarità di quote societarie della CORAL INVEST S.r.l.: il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la comproprietà al 50% delle quote fra Ferraro Nicola e l'attrice Morra, ritenendo le quote rientranti nella comunione legale per essere state acquistate in costanza di matrimonio. Dopo respinto appello della parte originaria (Ferraro Nicola e Coral Invest), il ricorrente (erede Ferraro) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi: (1) nullità per omessa pronuncia su tutti i motivi di appello; (2) omesso esame/acquisizione di documenti decisivi (atti di acquisto delle quote societarie); (3) violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178 e 179 c.c., deducendo che una parte delle quote (15%) era stata venduta dalla coniuge il 22.12.1990 e quindi non poteva essere sottoposta a comunione legale senza adeguata valutazione documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per omessa pronuncia) ritenendo che la Corte territoriale si era effettivamente pronunciata sul punto. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo errata la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva deciso senza acquisire e valutare i documenti di acquisto ritenuti necessari per una corretta ricostruzione dei fatti e per l'applicazione del regime della comunione legale. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari in diversa composizione perché acquisisca i documenti necessari e riesamini la questione alla luce dei principi richiamati (in particolare sulla distinzione tra acquisti da terzi e atti tra coniugi, e sui requisiti per escludere l'applicazione della comunione legale).
Norme richiamate
Strumenti di impugnazione in cassazione: il vizio per omessa pronuncia (n.4) è stato escluso; i vizi per omesso esame di fatto decisivo (n.5) e per violazione di norme di diritto (n.3) sono stati invece ritenuti fondati in relazione alla mancata acquisizione dei documenti decisivi e alla conseguente errata applicazione delle norme sulla comunione.
Onere della prova: la parte che deduce l'acquisto o la titolarità deve fornire la prova documentale degli atti di acquisto; la mancata verifica di tali documenti può compromettere la corretta decisione di merito.
Regime della comunione legale: gli acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio rientrano nella comunione se provenienti da terzi; gli atti di disposizione tra coniugi sono valutati diversamente: per escludere la comunione su un acquisto effettuato da uno dei coniugi occorre, oltre ai requisiti di cui all'art. 179, la partecipazione dell'altro coniuge all'atto e l'espressa indicazione di esclusione, la quale ha efficacia confessoria salvo prova contraria (errore, dolo, violenza).
massime giurisprudenziali richiamate (Cass. n. 7437/1994; Cass. 6 marzo 2008 n. 6120)
Giurisprudenza che distingue acquisti da terzi e atti tra coniugi e precisa che la dichiarazione del coniuge non acquirente che non contesta l'esclusione ha valore confessorio e può essere superata solo con prova contraria; tali principi devono essere applicati dopo adeguata istruttoria documentale.
Massime di principio
- Quando si contesta la rilevanza della comunione legale su quote societarie, è essenziale produrre e far acquisire i titoli di acquisto: la mancata acquisizione di documenti decisivi può determinare la nullità della valutazione di merito e la riforma della decisione in sede di cassazione.
- Gli acquisti effettuati durante il matrimonio provenienti da terzi rientrano nella comunione legale; gli atti di trasferimento o disposizione tra coniugi seguono regole diverse e possono escludere la comunione solo se risultano i requisiti dell'art. 179 c.c. (partecipazione del coniuge e dichiarazione/espressa esclusione).
- La dichiarazione del coniuge non acquirente che partecipa all'atto e non contesta l'esclusione ha efficacia confessoria (presunzione "juris et de jure"), ma può essere superata solo con prova che dimostri errore, dolo o violenza.
- In sede di appello e di legittimità il giudice non è tenuto a esaminare ogni circostanza marginale, ma deve acquisire e valutare i documenti necessariamente idonei a formare il convincimento sulla questione decisiva; l'omissione di acquisizione di tali documenti è vizio rilevante.
- In casi analoghi le parti che invocano l'esclusione della comunione devono curare di documentare chiaramente la natura dell'atto (se proveniente da terzi o per disposizione tra coniugi) e di dimostrare la partecipazione e la volontà contraria dell'altro coniuge ove rilevante.
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