Cassazione Civile, Sentenza n. 11024/2021 del 27/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR che ha confermato gli avvisi di accertamento relativi all'esercizio 2005 (avvisi IRAP e IVA nei confronti della società e avvisi IRPEF nei confronti dei soci). L'accertamento è stato effettuato con metodo analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/1973 e correlati) mediante indagini bancarie su conti correnti intestati ai soci e a familiari ritenuti riconducibili alla società, applicando le presunzioni di riconducibilità previste dagli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972. I ricorrenti deducono, tra l'altro: illegittima estensione temporale della verifica (controllo su annualità non autorizzata), violazione del termine di permanenza di 30 giorni (art. 12 L. 212/2000), mancata prova da parte dell'Amministrazione della riferibilità sostanziale dei conti alla società, illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo ove i ricavi risultino congrui agli studi di settore, omissione nell'esame delle giustificazioni documentali sui movimenti bancari e carenze/contraddittorietà della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto molti motivi inammissibili per difetto di specificità o per essere meri attacchi di merito/non attinenti alla ratio decidendi. Sul merito ha confermato che: le indagini bancarie estese a conti di soci e familiari possono legittimamente concorrere a formare presunzioni di imputazione dei proventi quando risultino elementi di riferibilità; il superamento del termine di permanenza di 30 giorni non determina la nullità degli atti né rende inutilizzabili le prove raccolte; la congruità rispetto agli studi di settore non esclude in via assoluta la possibilità di un accertamento analitico-induttivo, essendo le due procedure autonome e eventualmente cumulabili; le censure attinenti alla motivazione sono in gran parte inammissibili o infondate perché la CTR ha dato adeguata spiegazione e ha considerato gli elementi di fatto e contabili. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, quantificate in euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di riconducibilità di movimenti bancari e conti alla società/soci quando sussistono elementi che legittimano tale riferibilità; la prova della riferibilità può essere valutata dal giudice sulla base delle indagini bancarie e del complesso probatorio
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 51
Analogamente all'art. 32, per l'IVA la presunzione di utilizzo dei conti ai fini dell'attività è ritenuta operativa quando emergono elementi di collegamento tra conti e impresa
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 1, lett. d
L'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 può essere utilizzato anche se i ricavi risultano congrui agli studi di settore; la congruità non impedisce in assoluto l'accertamento induttivo se sussistono gravi incongruenze o elementi di maggiore reddito desumibili
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37
Rilevata la contestazione circa l'ambito della verifica, la Corte ha considerato la ratio della decisione di merito che ha qualificato l'attività come analisi complessiva della realtà economica e non un controllo limitato a una singola annualità; pertanto la contestazione formale non ha retto
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il superamento del termine di permanenza di 30 giorni degli operatori presso la sede del contribuente non comporta, secondo la Corte, la nullità degli atti ispettivi né l'inutilizzabilità delle prove raccolte, in mancanza di una sanzione normativa espressa
Decreto ministeriale 26 aprile 1995
Citato in relazione alle autorizzazioni di verifica; la Corte ha rilevato l'insufficienza di deduzioni specifiche a contestare la validità delle autorizzazioni o del perimetro delle indagini
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati molti motivi per difetto di specificità, per non attinenza alla ratio decidendi o perché consistenti in questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità
Codice di procedura civile - art. 112
La dedotta violazione dell'art. 112 è stata ritenuta inammissibile quando prospetta sostituzione della valutazione di merito anziché un effettivo errore di diritto o omessa pronuncia su questioni rilevanti
D.L. n. 331/1993 (art. 62 bis e art. 62 sexies) - studi di settore
Gli studi di settore sono uno strumento preferibile e più "raffinato" per l'accertamento, ma la loro applicazione non esclude l'uso di altri metodi induttivi: la conformità agli studi non dà "affrancamento generalizzato" dagli accertamenti presuntivi
Massime di principio
- Indagini bancarie su conti intestati a soci o familiari possono essere utilizzate per formare presunzioni sulla reale attività e sui redditi della società se esistono elementi che consentono la loro riferibilità; l'Amministrazione deve fornire elementi ma il giudice valuta globalmente il materiale probatorio
- Il superamento del termine di permanenza di 30 giorni degli ispettori non invalida automaticamente gli atti: la legge non prevede sanzioni dichiarative di nullità per il solo superamento del termine
- La conformità ai risultati degli studi di settore non impedisce in assoluto l'accertamento analitico-induttivo: le procedure sono autonome e possono coesistere quando emergono dati concreti di maggior reddito
- In Cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e coerenti con la ratio della decisione impugnata; motivi generici, non attinenti o che riproducono valutazioni di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Le critiche sulla motivazione del giudice di merito devono essere poste nei termini ammessi dall'art. 360 c.p.c. (con particolare riguardo ai limiti introdotti dalla normativa successiva): il semplice dissentire dalla valutazione probatoria non è sempre rilevante in sede di legittimità
- Chi contesta imputazioni basate su presunzioni bancarie deve produrre elementi probatori concreti e specifici che giustifichino la confutazione delle presunzioni; l'assenza di prova contraria rafforza l'accertamento
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