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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11023/2021 del 27/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA (e riflessi IRES/IRAP) relativo alla vendita di un rimorchiatore ('Prometej') effettuata nell'ambito di un'operazione di "sale and lease back" (26 luglio 2005) fatturata senza IVA ai sensi dell'art. 8 bis DPR n. 633/1972. L'Amministrazione ritenne non applicabile l'art. 8 bis (cessioni assimilate all'esportazione) perché, alla data della cessione, l'unità non era ancora iscritta nel Registro internazionale né tecnicamente idonea alla navigazione commerciale; inoltre si discuteva se la vendita nel leaseback costituisse una "cessione di beni" rilevante ai fini IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente. Ha affermato che, in conformità al diritto dell'Unione (giurisprudenza CJEU, in particolare Mydibel C-201/18), la nozione di "cessione di bene" ai fini IVA va intesa come qualsiasi trasferimento che autorizzi l'altra parte a disporre di fatto del bene "come se ne fosse il proprietario", spettando al giudice di merito valutare caso per caso. Ha altresì stabilito che la vendita parte di un'operazione di sale and lease back, caratterizzata da causa finanziaria e dalla permanenza della disponibilità del bene in capo al venditore, non si qualifica in genere come "cessione di beni" imponibile. Ne è conseguito che la vendita in leaseback, nella fattispecie, non deve essere automaticamente assoggettata ad IVA; la Corte ha però rimandato alla CTR per valutare, in sede di merito, l'eventuale illiceità/elusività dell'operazione e per l'applicazione delle regole sul caso concreto. Sentenza impugnata cassata e causa rinviata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 8 bis, comma 1, lett. a)

    le cessioni di navi [adibite alla navigazione in alto mare e] destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca...

    La Corte richiama il testo ma precisa che l'operatività dell'agevolazione presuppone, per l'ambito proprio della norma, che la materia sia effettivamente una "cessione di beni" ai fini IVA; tuttavia l'operazione di sale and lease back può escludere che la vendita componente sia una cessione imponibile

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), artt. 2, 5, 10

    si considera "cessione di bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario

    Principio interpretativo sovranazionale: la nozione di cessione si riferisce al potere di disporre del bene nella realtà economica, non alla mera trascrizione civilistica del trasferimento

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), artt. 2, 14, 63

    costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario

    Riproduce il principio della sesta direttiva; il fatto generatore IVA va valutato in base alla realtà economica dell'operazione e al momento del trasferimento del potere di disporre

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Mydibel SA / Stato belga, C-201/18 (27 marzo 2019)

    l'operazione di sale and lease back ... è puramente finanziaria ... e, nelle circostanze di quel caso, non può essere qualificata come "cessione di beni"

    La CJEU ha affermato che il leaseback, quando costituisce un'operazione unica e il venditore mantiene l'effettiva disponibilità e uso del bene, non realizza il trasferimento del potere di disporre necessario per qualificare la vendita come cessione soggetta a IVA

  • Giurisprudenza CJEU e nazionale (es. Stehcemp C-277/14; Centralan Property C-63/04; Part Service C-425/06; pronunce Cassazione citate)

    Più in generale, la giurisprudenza comunitaria e italiana conferma: 1) la nozione materiale di cessione ai fini IVA; 2) la necessità di valutare l'operazione nella sua globalità economica e la causa concreta; 3) la possibilità di disconoscere la qualificazione non imponibile quando sussista abuso/elusione

Massime di principio

  • Il concetto di "cessione di beni" ai fini IVA è sostanziale: conta il trasferimento del potere di disporre del bene nella realtà economica, non solo la forma civilistica del trasferimento.
  • La vendita effettuata nell'ambito di un 'sale and lease back' è normalmente parte di un'operazione unica a causa finanziaria; se il venditore mantiene la disponibilità e l'uso del bene, la componente vendita non è automaticamente una cessione imponibile ai fini IVA.
  • Per escludere l'imponibilità IVA di una vendita in leaseback il giudice di merito deve verificare caso per caso l'unicità dell'operazione, la causa finanziaria reale e l'effettiva persistenza della disponibilità del bene in capo al venditore.
  • La mera convenienza fiscale non determina di per sé il carattere illecito: l'operazione va qualificata come elusiva/abusiva solo se la finalità fiscale prevale e l'operazione è artificiosa rispetto alle ordinarie logiche d'impresa.
  • Quando si valutano agevolazioni specifiche (es. art. 8 bis per navi destinate ad attività commerciali), la verifica dell'idoneità tecnica/registrativa del bene al momento della cessione resta rilevante, ma la prima questione da definire è se la vendita sia, in realtà, una 'cessione di beni' ai fini IVA.
  • In situazioni simili, amministrazione e giudici devono esaminare insieme: (a) la natura contrattuale e la causa dell'intera operazione; (b) la concreta disponibilità e uso del bene dopo la vendita; (c) la sussistenza di elementi di abuso o elusione; (d) la documentazione e i tempi (iscrizioni/collaudi) per valutare l'applicabilità di agevolazioni specifiche.

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