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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05517/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla pretesa di una dipendente regionale, già inquadrata come collaboratore amministrativo-contabile, di ottenere il riconoscimento di un trattamento economico di anzianità perequato rispetto a quello di altri dipendenti transitati da altre amministrazioni nei ruoli regionali. La lavoratrice fondava la domanda sulla normativa regionale abruzzese che aveva introdotto un meccanismo di equiparazione retributiva, poi inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come modificato dalla l.r. n. 16 del 2008, nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 della l.r. n. 118 del 1998. Dopo un precedente giudizio definito sfavorevolmente con cassazione e decisione nel merito della Corte di cassazione nel 2015, la ricorrente ha promosso un nuovo giudizio chiedendo la condanna della Regione al pagamento di somme a titolo retributivo. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa regionale, delle norme processuali sulla motivazione e del principio del legittimo affidamento, sostenendo che l'illegittimità costituzionale non travolgerebbe i rapporti già sorti e che il comma 2-ter della disciplina regionale avrebbe conservato autonoma efficacia. Ha inoltre lamentato omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto dirimente il precedente giudicato formatosi con la sentenza di cassazione n. 21544 del 2015, che aveva già rigettato nel merito la medesima pretesa retributiva, escludendo la possibilità di fondare un diritto alla perequazione sulla disposizione regionale dichiarata costituzionalmente illegittima. Ha inoltre osservato che non risultava dimostrato un autonomo fondamento normativo del preteso diritto, né poteva attribuirsi rilievo al comma 2-ter, ritenuto meramente strumentale al comma 2-bis espunto dall'ordinamento. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, poiché la Regione non aveva mai applicato la norma, le somme non erano mai entrate nel patrimonio della lavoratrice e non poteva comunque esistere affidamento su una disposizione dichiarata incostituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l.r. Abruzzo n. 118 del 1998

    La disposizione, introdotta dall'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005 e poi modificata dalla l.r. n. 16 del 2008, non può fondare il diritto alla perequazione retributiva perché è stata colpita da illegittimità costituzionale nella parte introduttiva del comma 2-bis.

  • art. 43 l.r. Abruzzo n. 6 del 2005

    Nel disciplinare la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, ha inciso su una materia riservata alla competenza statale in quanto rientrante nell'ordinamento civile, con conseguente illegittimità costituzionale nella parte in cui introduceva la perequazione.

  • art. 1, comma 2, l.r. Abruzzo n. 16 del 2008

    Ha sostituito la disciplina regionale precedente, ma la parte che introduceva il comma 2-bis è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi non può essere utilizzata come base della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali per denunciare vizi della motivazione e pronuncia, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato in ricorso come parametro della violazione di legge, senza esito favorevole.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza motivazionale della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    È il parametro costituzionale in base al quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina regionale, invadente la materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato indirettamente tramite il rinvio al contributo unificato, quale base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede, nei casi di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una pretesa economica del dipendente pubblico o regionale si fonda su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte costitutiva del diritto, tale base normativa non può essere utilizzata per ottenere il riconoscimento del credito, neppure per periodi anteriori alla declaratoria, se il diritto non risulta già definitivamente accertato in giudizio o riconosciuto dall'amministrazione.
  • Il giudicato formatosi su una precedente decisione di cassazione che abbia già rigettato nel merito la medesima domanda preclude la proposizione di una nuova azione fondata sul medesimo titolo e sulla medesima disposizione normativa.
  • Non è configurabile un affidamento tutelabile su una disciplina mai applicata dall'amministrazione e successivamente dichiarata incostituzionale, soprattutto quando le somme reclamate non siano mai entrate nel patrimonio del richiedente.
  • Ai fini della configurazione di un diritto patrimoniale alla perequazione retributiva non basta invocare una norma espunta o una disposizione ad essa strumentale: occorre indicare un autonomo e valido fondamento normativo del diritto.
  • La motivazione della sentenza non è carente quando il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi rilevanti della pretesa, in particolare la sopravvenuta caducazione costituzionale della norma posta a base della domanda e il pregresso giudicato contrario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàTutela del legittimo affidamento

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