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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11995/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Di Perna avverso la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva condannato (art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992). La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi di appello aspecifici, sostenendo che la difesa non avesse sostanzialmente posto in discussione la motivazione di primo grado circa l'abitualità della condotta e i precedenti, e aveva quindi escluso l'accoglimento dell'appello. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha contestato tale statuizione sostenendo che l'atto di appello conteneva riferimenti puntuali alle carenze motivazionali della sentenza di primo grado e specifiche allegazioni di fatto e diritto in ordine alla domanda di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p. (occasionalità del fatto, modesta gravità, rilievo dei precedenti) e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (risalenza dei precedenti, comportamento collaborativo e buon comportamento processuale). Lamentava che la Corte d'appello avesse, invece, valutato i motivi come manifestamente infondati senza invece verificare la specificità richiesta dall'art.581 c.p.p. dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la nuova formulazione dell'art.581 c.p.p. (comma 1-bis) e la giurisprudenza della Suprema Corte sulle esigenze di specificità 'estrinseca' dei motivi di appello, precisando che il giudice di appello può dichiarare l'inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità o non affrontino la motivazione impugnata, ma non quando essi siano semplicemente ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha constatato che l'atto di appello conteneva allegazioni puntuali sia rispetto alla causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. sia rispetto alle attenuanti generiche, e che la Corte territoriale aveva quindi impropriamente basato la declaratoria di inammissibilità su una valutazione di manifesta infondatezza. Per questi motivi la Sezione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del giudizio secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norma che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza di primo grado si fondava su tale fattispecie.

  • art.131-bis c.p.

    Causa di non punibilità basata su occasionalità e modesta offensività; nel caso l'appellante sosteneva che il fatto fosse occasionale e non riconducibile all'abitualità ritenuta dal Tribunale.

  • art.581 cod. proc. pen. (comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Stabilisce il requisito di specificità dell'appello, richiedendo che per ogni richiesta siano enunciati in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato; la Corte ha interpretato che va valutata la specificità 'estrinseca' dei motivi.

  • art.591 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ribadito che la declaratoria di inammissibilità ex art.591 non può essere utilizzata per sanzionare motivi specifici ritenuti però manifestamente infondati.

  • art.33, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150

    Disposizione che ha modificato l'art.581 c.p.p., introducendo il comma 1-bis e rafforzando il requisito di specificità dell'appello.

  • Sezioni Unite, pronuncia n.8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata quale fondamento del principio della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione: l'appello deve enunciare e argomentare chiaramente i rilievi rispetto alle ragioni della sentenza impugnata.

  • Sez. 3, pron. n.12727 del 21/02/2019 (Jallow)

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui il motivo di appello deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non si condivide la valutazione del primo giudice, con identificabilità precisa dei punti di doglianza.

  • Sez. 5, pron. n.15897 del 09/01/2025 (Jebali)

    Principio secondo cui il giudice d'appello può dichiarare inammissibile l'appello solo quando manchi la specificità o non siano affrontate le motivazioni impugnate, non quando i motivi siano semplicemente ritenuti inidonei a confutare la motivazione.

Massime di principio

  • L'appello deve enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici con riferimento ai capi e punti della decisione impugnata; non è sufficiente la genericità o l'asserita ripetizione di censure.
  • La specificità richiesta ha una componente 'estrinseca': il motivo deve permettere di individuare con precisione i punti della decisione contestati e le ragioni essenziali della contestazione.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità fondandosi sulla sola 'manifesta infondatezza' dei motivi quando questi siano specifici; in tal caso deve esaminare il merito dell'impugnazione.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art.131-bis c.p. è necessario contraddire concretamente la valutazione del primo giudice sull'abitualità della condotta, portando elementi fattuali specifici relativi all'occasionalità e alla modesta gravità.
  • Nelle impugnazioni che chiedono le attenuanti generiche è utile indicare elementi concreti (es. risalenza dei precedenti, comportamento collaborativo, scarsa gravità) e collegarli puntualmente alla motivazione che li ha esclusi.
  • Se la Corte territoriale omette di valutare la specificità dei motivi e applica erroneamente criteri di manifesta infondatezza, è proponibile il ricorso in Cassazione per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. con richiesta di annullamento e rimessione per ulteriore esame.

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