Cassazione Civile, Ordinanza n. 32608/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, notificato nel 2008, emesso con metodo sintetico ex art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF assumendo che alcuni esborsi del contribuente, relativi ad atti di conferimento per la costituzione di società, aumenti di capitale e cessione di quote, fossero indici di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati; l’incidenza di tali esborsi era stata imputata per un quinto all’annualità 2004. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo provata la prova contraria, sulla base di un indennizzo assicurativo percepito nel 2000 e di disponibilità economiche del nucleo familiare. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque generica, per non avere la CTR indicato in modo chiaro le prove contrarie valorizzate; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che in materia di redditometro occorre una prova contraria qualificata e che vari elementi addotti dal contribuente sarebbero stati insufficienti o non correlati agli esborsi; 3) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR ammesso documenti prodotti solo in appello, benché non esibiti tempestivamente in sede amministrativa, e per aver attribuito valore probatorio a certificazioni ritenute inidonee.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a far comprendere l’iter logico decisorio, perché individuava le ragioni della prova contraria nella percezione di due indennizzi assicurativi e nelle risorse del nucleo familiare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché il ricorrente non aveva indicato il luogo processuale in cui i fatti asseritamente omessi erano stati dedotti né ne aveva dimostrato la decisività. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dopo la fase amministrativa richiede che l’Ufficio dimostri una specifica richiesta documentale con avvertimento delle conseguenze e l’assegnazione di un termine minimo, circostanze non allegate nel ricorso; inoltre, la CTR aveva accertato in fatto che la mancata produzione fosse dipesa da causa non imputabile al contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza spese per mancata costituzione dell’intimato e senza raddoppio del contributo unificato a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento sintetico sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la preclusione alla produzione documentale in giudizio opera solo se l’Ufficio dimostra una richiesta puntuale, con avvertimento delle conseguenze e un termine minimo per adempiere; resta salva la prova della causa non imputabile
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede la specifica indicazione del fatto storico, del luogo processuale di deduzione e della decisività
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare la violazione di legge in tema di utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente
art. 111, sesto comma, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"
artt. 1, secondo comma, e 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel motivo di nullità della sentenza per carenza motivazionale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione
richiamato a sostegno del requisito di sufficienza della motivazione
art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973
la mancata esibizione documentale preclude l’esame favorevole al contribuente solo se non giustificata da causa a lui non imputabile
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando indichi, anche sinteticamente, gli elementi fattuali decisivi che fondano l’accoglimento o il rigetto della prova contraria, purché consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove quel fatto sia stato dedotto nel processo di merito e non ne dimostra la decisività.
- La preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa opera soltanto se l’Amministrazione provi di aver formulato una richiesta puntuale, con avvertimento delle conseguenze della mancata risposta e concessione di un termine minimo per adempiere.
- Il contribuente può superare la preclusione documentale dimostrando di non aver potuto ottemperare alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile; in tal caso la documentazione può essere valutata nel merito.
- Nel redditometro, la prova contraria può essere fondata sulla dimostrazione della concreta provenienza delle risorse utilizzate per gli esborsi contestati, purché il giudice di merito ritenga attendibile e logicamente coerente la ricostruzione offerta.
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