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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21886/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Dalla parte finale della sentenza emerge che il ricorso per cassazione è stato proposto da un soggetto che, nella vicenda sostanziale, vantava un credito di lavoro e che era risultato soccombente nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione proposta dall'ente resistente. La controversia ruotava attorno all'esigibilità del credito del lavoratore e, in particolare, alla rilevanza di un successivo accordo sindacale regionale dell'8 marzo 2000 e del suo articolo 10, invocato dall'opponente per sostenere l'inesigibilità del credito. La Corte osserva inoltre che tale questione era stata sollevata soprattutto dall'ente opponente, come si ricava dalla sommaria esposizione dei fatti contenuta nel ricorso. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte e si limita a dichiararne l'inammissibilità.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente/controricorrente.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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