Cassazione Civile, Ordinanza n. 26683/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso dall'agente della riscossione in dipendenza di tre cartelle di pagamento riferite a omesso versamento della TARSU per gli anni 2002, 2003 e 2006 in favore del Comune. Dopo un precedente giudizio di legittimità concluso con cassazione con rinvio limitatamente al capo sulle spese, il giudice del rinvio ha rigettato l'appello del contribuente e ha confermato la compensazione delle spese di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio avesse confermato la compensazione delle spese senza dare corretta attuazione al principio enunciato dalla precedente pronuncia di legittimità e senza motivare adeguatamente la scelta, in assenza di una definizione tributaria che imponesse quella soluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il giudice del rinvio si era conformato al principio di diritto già enunciato, avendo motivato la compensazione delle spese alla luce della valutazione ex post della soccombenza virtuale e del difetto di prova/documentazione addotto dal ricorrente. La Corte ha quindi rilevato che, nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può decidere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, oppure compensarle solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente e congruamente motivate. Poiché nella specie non emergeva un vizio logico o giuridico della motivazione, il ricorso è stato rigettato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese richiede, fuori dai casi previsti dalla legge, gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente; la motivazione è sindacabile solo per illogicità o errore giuridico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge dedotta con il ricorso.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Nel testo applicabile ratione temporis, disciplina le spese del giudizio estinto; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte relativa a ipotesi diverse dalla definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente la compensazione delle spese nel processo tributario solo in presenza di ragioni motivate, richiamate dalla Corte come gravi ed eccezionali ragioni specifiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando interviene cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque regolare le spese verificando quale sarebbe stata la soccombenza virtuale, cioè l'esito probabile della controversia se fosse stata decisa nel merito.
- La compensazione totale o parziale delle spese nel processo tributario non può essere disposta in modo apodittico: occorre l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, riferite a specifiche circostanze della controversia e sorrette da motivazione non illogica né giuridicamente errata.
- Il giudice del rinvio, quando è vincolato da un principio di diritto della Cassazione, lo rispetta anche se conferma il provvedimento sulle spese mediante una motivazione che, valutate le risultanze probatorie e processuali, conduca alla stessa soluzione compatibile con il principio enunciato.
- La valutazione sulla soccombenza virtuale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi logici manifesti o errori di diritto.
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