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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28355/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna per reati tributari contestati nei capi A, B (art. 4 d.lgs. n. 74/2000, dichiarazione infedele) e capo C (art. 11 d.lgs. n. 74/2000, operazioni simulate finalizzate a rendere inefficaci le pretese erariali). Quattro motivi: 1) per il capo A si eccepisce vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 4, comma 1-bis (si sostiene che la dichiarazione fosse non decettiva e che i richiami a circolari/risoluzioni non abbiano valore normativo); 2) per il capo B si contesta l'uso di presunzioni tributarie come prova piena e un'inversione dell'onere della prova rispetto ai versamenti ricevuti dalla Gestione Cantieri s.r.l.; 3) per il capo C si deduce l'errata applicazione dell'art. 11 (si contesta la sussistenza del dolo e si sostiene che la norma non possa sanzionare ogni condotta che diminuisca il patrimonio); 4) per il capo C si invoca la violazione dell'art. 43 cod. pen., lamentando l'assenza di motivazione circa l'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure sollevate siano, di fatto, richieste di riconsiderazione del merito e delle valutazioni probatorie che non sono sindacabili in questa sede, atteso un impianto argomentativo non illogico nelle sentenze di merito. Ha confermato l'esistenza di indici di fraudolenza (tra cui la confessione dell'imputato e gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate), l'adeguata disamina circa la non applicabilità dell'art. 4, comma 1-bis al caso concreto e la sussistenza del reato di cui all'art. 11 per le operazioni simulate finalizzate a sottrarre beni alla pretesa erariale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per inesatta applicazione normativa; la Corte non ha rilevato un errore di diritto che giustifichi la cassazione, rilevando che le questioni poste attengono al merito probatorio.

  • art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    La norma esclude la rilevanza penale di errori meramente contabili o di valutazione non fraudolenta; la Corte ha ritenuto la causa di non punibilità non applicabile nel caso concreto perché la dichiarazione era sorretta da indici di fraudolenza.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona condotte volte ad eludere le pretese erariali mediante operazioni simulate o distrazione di beni; la Corte di merito ha ritenuto provata la simulazione e l'intento di rendere inefficaci le procedure di riscossione.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiesto dalla difesa per lamentare carenza di accertamento del dolo; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia stata adeguata a dimostrare l'elemento soggettivo, anche in base alla serie di atti simulati e alla confessione.

  • art. 32-bis d.l. n. 83/2012 (conv. con legge n. 134/2012)

    art. 32-bis d.l. n. 83/2012

    Statuisce la possibilità di optare per il regime IVA per cassa per soggetti sotto la soglia di 2 milioni di euro; la Corte ha richiamato la norma come fonte legislativa che sorregge l'interpretazione amministrativa (circolare) su soglie e condizioni.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26-11-2012

    Circolare n. 44/E del 26-11-2012

    Utilizzata come elemento interpretativo circa la soglia di 2 milioni per il regime di IVA per cassa; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso della circolare come riferimento tecnico purché non sostitutivo della legge.

  • Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 183 del 13-07-1985

    Risoluzione n. 183 del 13-07-1985

    Richiamata per sostenere la non trasferibilità di talune poste passive in operazioni societarie, e valorizzata come elemento che, unitamente ad altre condotte successive, evidenziava la natura fraudolenta delle operazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13-06-2000

    Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per valutare la responsabilità morale o colpa nella presentazione del ricorso e per la determinazione, in via equitativa, della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito e le valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se il ragionamento di merito non è manifestamente illogico.
  • Le circolari e le risoluzioni amministrative possono essere valorizzate come strumenti interpretativi e tecnici, ma non sostituiscono la riserva di legge; la loro utilizzazione è lecita se ricondotta a un fondamento normativo chiaro.
  • L'art. 4, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 esclude la rilevanza penale degli errori non fraudolenti: per ottenere la non punibilità è necessario convincere il giudice che l'errore sia effettivamente non fraudolento e riconducibile a mere valutazioni contabili.
  • Le presunzioni tributarie e le annotazioni dell'Agenzia delle Entrate costituiscono elementi indiziari utilizzabili in sede penale se corredati da altre evidenze concrete (movimenti bancari, causali di pagamento, confessione, atti post-factum).
  • Per i reati previsti dall'art. 11 d.lgs. 74/2000 (operazioni simulate o spostamento di beni), è indispensabile dimostrare la finalità di ostacolare la pretesa erariale: operazioni societarie tempestive e simulate dopo avvisi di accertamento sono indici rilevanti del dolo.
  • Nel proporre ricorso in Cassazione è strategico concentrarsi su questioni di diritto, vizi di motivazione manifesti o errori di diritto chiaramente delineati; le mere richieste di riconsiderazione del fatto o della persuasività della prova sono destinate all'inammissibilità.

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