Cassazione Civile, Ordinanza n. 16180/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di azienda tra una società in amministrazione straordinaria e la società cessionaria. Nel verbale di accordo sindacale del 3 luglio 2015 le parti avevano previsto l’assorbimento solo di 340 dipendenti, con esclusione di altri 160. Un lavoratore, dipendente della cedente sin dal 1984, aveva agito per ottenere il suo inserimento tra i lavoratori trasferiti e la conseguente assunzione da parte della cessionaria, sostenendo che il trasferimento dovesse ricadere nell’ambito dell’art. 47, comma 5, L. 428/1990, e che comunque l’attività non fosse cessata. La società ricorrente ha impugnato la conferma della condanna, deducendo in sintesi: 1) violazione dell’art. 47, comma 5, L. 428/1990, dell’art. 5 della direttiva 2001/23/CE e delle norme del d.lgs. 270/1999, sostenendo che l’accordo del 3 luglio 2015, poi chiarito da un verbale successivo del 16 maggio 2016, doveva essere ricondotto all’art. 47, comma 5, e che la volontà delle parti era quella di consentire un trasferimento solo parziale dei lavoratori; 2) violazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990 e dell’art. 30, comma 1, L. 183/2010, deducendo che, in mancanza di vincoli normativi sul contenuto dell’accordo, la scelta dei lavoratori trasferiti era rimessa all’autonomia collettiva e che i criteri di selezione erano sufficientemente specifici. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la fattispecie concreta era stata correttamente sussunta nell’art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, in coerenza con l’interpretazione conforme al diritto UE, e perché i giudici di merito, con accertamento di fatto non sindacabile, avevano escluso la cessazione dell’attività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva solo un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam sui criteri di selezione del personale, privo di incidenza sul dispositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso; è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società cessionaria. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente applicato l’art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 al trasferimento d’azienda, escludendo in fatto la cessazione dell’attività e, quindi, la possibilità di escludere i lavoratori eccedentari dal passaggio. Il primo motivo è stato respinto perché la qualificazione della fattispecie e l’accertamento sulla continuità dell’attività erano corretti e non censurabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto utilmente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva una parte della motivazione meramente aggiuntiva, non decisiva. Il controricorso del lavoratore è stato dichiarato tardivo, sicché nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre richiamato l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990
Nelle procedure di crisi o insolvenza con mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’accordo sindacale può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. limitatamente alle condizioni di lavoro, ma non può disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento quando l’attività non sia cessata.
Si applica solo nelle ipotesi di trasferimento con cessazione dell’attività, consentendo l’esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso in fatto.
La continuità dei rapporti di lavoro opera nel trasferimento d’azienda; eventuali deroghe pattizie sono ammesse solo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e, in ogni caso, non possono eliminare l’occupazione preesistente oltre i casi previsti.
art. 5 direttiva 2001/23/CE
L’interpretazione delle norme interne sul trasferimento d’azienda deve essere conforme alla direttiva e alla lettura fornita dalla Corte di giustizia UE, che limita la possibilità di deroghe collettive nei casi di procedure insolvenzali non finalizzate alla liquidazione.
Il richiamo riguarda la disciplina dell’amministrazione straordinaria e il contesto di crisi d’impresa in cui si colloca il trasferimento del complesso aziendale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’accertamento di fatto sulla mancata cessazione dell’attività, essendo sorretto da motivazione immune da vizi, non è sindacabile in cassazione.
Il controricorso è tardivo se depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, nel testo applicabile ratione temporis.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
È invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla riconducibilità dell’accordo all’autonomia negoziale delle parti collettive.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trasferimento di azienda di imprese assoggettate a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, l’individuazione del regime applicabile dipende dall’effettivo assetto fattuale: il nomen iuris dell’accordo sindacale non vincola il giudice, che deve sussumere la fattispecie nella corretta previsione normativa.
- L’art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 consente accordi collettivi derogatori dell’art. 2112 c.c. solo nei limiti compatibili con la direttiva 2001/23/CE; in particolare, nelle procedure insolvenzali non orientate alla liquidazione non è consentito disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento.
- La deroga pattizia alla disciplina del trasferimento non opera se manca la cessazione dell’attività del complesso ceduto: in tal caso resta ferma la continuità dei rapporti di lavoro con il cessionario.
- L’accertamento circa la continuità o cessazione dell’attività è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Le censure rivolte contro argomentazioni poste solo ad abundantiam o in forma di obiter dictum sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non incidono sul dispositivo della decisione.
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