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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03786/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per una grave crisi aziendale. La lavoratrice aveva impugnato il recesso sostenendo, in sintesi: che la comunicazione di apertura della procedura fosse carente di informazioni rilevanti; che non fosse legittima la limitazione della platea dei licenziandi alle sole divisioni di Roma e all'unità produttiva di Napoli, anziché all'intero complesso aziendale; che i criteri di scelta fossero stati applicati sulla base di ragioni non veritiere e illogiche; che nella comunicazione finale mancassero i dati necessari a verificare le scelte effettuate; che il giudice di merito non avesse considerato l'asserita fungibilità tra lavoratori formalmente inquadrati in contratti diversi e tra mansioni inbound e outbound; e che la società avesse tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede sospendendo e poi ripristinando la prassi dei trasferimenti collettivi. La ricorrente denunciava inoltre violazioni di norme nazionali e della direttiva europea sui licenziamenti collettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate le censure. Ha valorizzato l'orientamento già espresso in precedenti conformi sulla stessa procedura collettiva di Almaviva, affermando che il controllo giudiziale non può estendersi alla valutazione delle scelte imprenditoriali di ridimensionamento, ma riguarda la correttezza procedurale e l'eventuale elusione fraudolenta dei poteri sindacali. Nel caso concreto ha ritenuto congrua e insindacabile la valutazione della Corte d'appello sulla completezza della comunicazione di apertura, sulla legittimità della delimitazione della platea agli specifici siti produttivi coinvolti, sulla non fungibilità delle mansioni tra i diversi siti e tra inbound e outbound, e sulla non decisività delle ulteriori doglianze relative ai trasferimenti e alle lavoratrici madri. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 223/1991

    secondo, terzo, quinto, nono e dodicesimo comma

    La comunicazione di apertura della procedura deve contenere in modo completo e concreto tutte le informazioni richieste, così da consentire al sindacato un controllo effettivo; se la riduzione del personale riguarda solo una specifica unità produttiva, la platea dei licenziandi può essere delimitata a tale ambito purché la scelta sia adeguatamente motivata e comunicata.

  • art. 5 L. 223/1991

    I criteri di scelta devono essere applicati secondo obiettività e razionalità; è legittima la delimitazione della platea e l'adozione di criteri diversi da quelli operanti sull'intero complesso aziendale quando il progetto organizzativo riguarda specifici siti o lavoratori dotati di professionalità non fungibili.

  • art. 24 L. 223/1991

    Le regole procedurali dettate per il collocamento in mobilità si applicano ai licenziamenti collettivi derivanti dalla riduzione di personale.

  • art. 41 Cost.

    La cessazione dell'attività e le scelte di riorganizzazione dell'imprenditore rientrano nella libertà di iniziativa economica, salva la verifica della correttezza procedurale della riduzione del personale.

  • art. 2 direttiva 98/59/CE

    La comunicazione sindacale deve consentire un controllo effettivo sulla riduzione del personale e sulle possibili misure alternative ai licenziamenti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché le questioni dedotte risultavano comunque esaminate o assorbite dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la subordinazione di alcuni collaboratori, ma la Corte ha ritenuto la questione in parte nuova e comunque non decisiva nel caso concreto.

  • art. 2 d.lgs. 276/2003

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla natura dei rapporti di lavoro; la censura non è stata accolta.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per dedurre violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ma la Corte ha escluso che le doglianze fossero idonee a scardinare l'accertamento di merito.

  • art. 15 L. 300/1970

    Richiamato in relazione a dedotte discriminazioni e comportamenti datoriali; la censura è stata respinta.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e per le memorie depositate dalle parti.

  • art. 4, comma 1, L. 223/1991

    Il ricorso ha contestato anche l'avvio della procedura rispetto ai criteri di scelta e alla delimitazione territoriale, ma la Corte ha ritenuto legittima l'impostazione seguita dalla società.

Massime di principio

  • Nella procedura di licenziamento collettivo, il controllo giudiziale non si estende alla valutazione di merito delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione o di riduzione del personale, ma alla correttezza della procedura e all'assenza di elusioni fraudolente dei poteri di controllo sindacale.
  • La comunicazione di apertura della procedura deve contenere informazioni complete e concrete sui motivi dell'eccedenza, sulle ragioni che rendono impossibili alternative ai licenziamenti, sulla consistenza e collocazione del personale interessato e sui tempi e sulle misure di accompagnamento, in modo da consentire al sindacato un controllo effettivo.
  • Quando il progetto di riorganizzazione riguarda solo specifiche unità produttive o specifici settori dell'impresa, la platea dei licenziandi può essere legittimamente delimitata a tali ambiti, purché il datore indichi in modo trasparente le ragioni della delimitazione e dell'eventuale mancato trasferimento verso altre sedi.
  • La delimitazione della platea e l'applicazione dei criteri di scelta sono legittime anche se non coincidono con i criteri legali riferiti all'intero complesso aziendale, purché poggino su esigenze tecnico-organizzative obiettive e su una reale infungibilità delle professionalità coinvolte.
  • Le censure che presuppongano una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, o l'introduzione di questioni fattuali nuove non esaminate nei gradi di merito, sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
  • La dedotta violazione dei doveri di buona fede e correttezza non può essere scrutinata in astratto, ma deve tradursi in specifiche condotte idonee a incidere sulla trasparenza e sulla correttezza della procedura collettiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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