Cassazione Civile, Ordinanza n. 25506/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il privato aveva agito contro il Comune chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il rifiuto di forniture di cibo e farmaci per i cani randagi ricoverati sul suo fondo; in via subordinata, il rimborso delle spese sostenute per gestione di affari altrui ex art. 2031 c.c.; in ulteriore subordine, l’indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., assumendo che il Comune avesse tratto vantaggio dalla sua attività di recupero e gestione dei cani. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2028 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la negotiorum gestio per difetto di absentia domini, poiché l’affidamento a terzi riguardava solo il ricovero e la cura, non anche il recupero dei cani; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta; (3) violazione dell’art. 2041 c.c., contestando l’esclusione dell’azione di arricchimento senza causa e invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema; (4) violazione del D.M. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, per errata individuazione dello scaglione di valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché mirava a rivalutare accertamenti di fatto sulla mancanza del presupposto dell’absentia domini; il secondo perché, in presenza di doppia conforme, non era stato dimostrato il diverso percorso argomentativo tra primo e secondo grado ed inoltre la censura riguardava in sostanza una valutazione istruttoria; il terzo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la sentenza fondata sulla circostanza che l’amministrazione aveva già predisposto un servizio convenzionato per il randagismo e l’attività del ricorrente era stata svolta unilateralmente e nell’indifferenza della p.a. Il quarto motivo è stato respinto nel merito, poiché la Corte d’appello aveva correttamente determinato il valore della causa sommando al capitale gli interessi maturati anteriormente alla domanda, in conformità all’art. 10 c.p.c. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria per il preteso danno derivante dal rifiuto del Comune di forniture e sostegno all'attività svolta dal privato
richiamato quale titolo della domanda di rimborso per gestione di affari altrui
richiamato quale fondamento dell’azione di indebito arricchimento; la Corte esclude la sussistenza dei presupposti nel caso concreto
invocato per sostenere la configurabilità della gestione di affari altrui; la Corte conferma invece l’esclusione per mancanza di absentia domini
richiamato come vizio di violazione/falsa applicazione di legge nei motivi primo, terzo e quarto
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l’inammissibilità nei limiti del caso concreto
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per l’inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
art. 97, comma 2, Cost.
richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e all’evidenza pubblica nell’organizzazione del servizio
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, comprendendo capitale, interessi scaduti, spese e danni anteriori
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese entro i limiti dello scaglione applicabile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La gestione di affari altrui nei confronti della pubblica amministrazione presuppone una reale absentia domini, che non può essere desunta in presenza di un servizio pubblico già formalmente organizzato o affidato a terzi, anche se l’attività del privato sia stata utile o meritoria.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deve denunciare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’azione di indebito arricchimento non è scrutinabile in cassazione se la sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata, idonea da sola a giustificare il rigetto della domanda.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa comprende anche gli interessi scaduti e gli altri accessori anteriori alla proposizione della domanda, secondo il criterio di cui all’art. 10 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25489/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25490/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25491/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →