Cassazione Civile, Ordinanza n. 17613/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma e notificato il 7 luglio 2020. Il giudice di merito rigettava l’opposizione ritenendo non dimostrata la convivenza effettiva del ricorrente con i familiari indicati, circostanza rilevante ai fini della tutela invocata ex art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998. In cassazione, il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la convivenza effettiva con i familiari fosse stata erroneamente ritenuta non provata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare tale convivenza. Le amministrazioni intimate non svolgevano difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal Giudice di pace sulla insussistenza di una stabile convivenza familiare. La Corte ha quindi ribadito che il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta, e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di prove o argomentazioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esenzione prevista per il procedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
La norma è richiamata come parametro della tutela invocata contro il decreto di espulsione; la Corte non ne offre una diversa interpretazione sostanziale, ma osserva che il ricorso non censurava realmente il significato della disposizione, bensì l’accertamento di fatto sulla convivenza effettiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta o la sussunzione in una norma non pertinente; non consente di contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non comprende l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori né la richiesta di nuova valutazione delle prove.
Il motivo di ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili sulla violazione di legge dedotta, altrimenti la censura è inammissibile.
È richiamato solo nella richiesta del P.M. in via subordinata per la rinotifica; la Corte non vi fonda la decisione.
È richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di cassazione.
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
La Corte lo richiama per affermare che il procedimento è esente da tassa o imposta e che, pertanto, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparente censura di diritto, si contesti in realtà la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova e diversa ricostruzione del fatto storico, sostitutiva di quella operata nella sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di singoli mezzi di prova o di argomenti difensivi.
- Per essere ammissibile, il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare la norma violata e sviluppare un confronto puntuale tra il contenuto precettivo della norma e la decisione impugnata.
- Quando la tutela richiesta presuppone la convivenza o la stabilità del rapporto familiare, la relativa sussistenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo entro i limiti dei vizi di legittimità tipici.
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