Sentenza del 11/01/2021 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla corretta tassazione connessa alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità annotata in un atto di compravendita: il notaio, che ha registrato telematicamente l'atto e autoliquidato imposte per €50, ha ricevuto un avviso di liquidazione dall'Agenzia per differenze (ipotecaria, tassa ipotecaria, bollo) per €244. Il notaio ha pagato per evitare sanzioni e ha impugnato chiedendo l'annullamento dell'avviso e il rimborso, sostenendo che la trascrizione dell'accettazione tacita costituisce formalità direttamente conseguente all'atto traslativo e quindi rientra nell'esenzione/rigidità tariffaria prevista dall'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/2011 (esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie e applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di €50). L'Agenzia contestava la legittimazione del notaio al ricorso e la correttezza dell'interpretazione normativa, sostenendo che l'accettazione tacita è atto autonomo e antecedente e che la trascrizione non rientrerebbe tra le formalità direttamente conseguenti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del notaio. Il Collegio ha ritenuto che: (1) il notaio, destinatario diretto dell'avviso di liquidazione per la registrazione telematica in qualità di responsabile d'imposta, è legittimato ad impugnare l'avviso e a chiedere il ristoro delle somme pagate per evitare sanzioni; (2) la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, quando sia richiesta sulla base dell'atto traslativo che dichiara l'accettazione (art. 2648 c.c., comma 3), è formalità direttamente conseguente all'atto traslativo e pertanto beneficia del regime previsto dall'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/2011: esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie e applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di €50. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 10, comma 3
"gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta"
La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, quando richiesta sulla base dell'atto traslativo che dichiara l'accettazione (ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3), è considerata formalità direttamente conseguente all'atto traslativo e pertanto beneficia dell'esenzione/aliquota fissa prevista dal comma 3.
Codice civile, art. 2648, comma 3
"se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente"
Stabilisce che la trascrizione dell'accettazione tacita può essere richiesta sulla base dell'atto dispositivo; ciò rende la trascrizione conseguente all'atto traslativo, collegandola al regime fiscale di cui all'art.10 comma 3 del D.lgs. 23/2011.
D.lgs. 18 luglio 1997 n. 463, art. 3-bis
Norma richiamata per il regime di registrazione telematica: il notaio che utilizza la procedura telematica è destinatario diretto della notifica dell'avviso di liquidazione e può essere considerato responsabile d'imposta a fini di notifica e obbligo di pagamento.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sulla qualifica del notaio come responsabile d'imposta e sulla sua posizione di garante per la riscossione; fondamento della notifica e dell'obbligo di pagamento a suo carico in caso di registrazione telematica.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64
Riferimento alla disciplina generale sulla responsabilità del soggetto che agevola la riscossione (rappresenta il principio della responsabilità del notaio come responsabile d'imposta e la possibilità di rivalsa verso i contribuenti effettivi).
Massime di principio
- Se l'avviso di liquidazione è notificato direttamente al notaio in quanto responsabile d'imposta per registrazione telematica, il notaio è legittimato ad impugnare l'avviso e può contestarne sia la sussistenza che la quantificazione.
- La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità va valutata concretamente: quando la trascrizione è richiesta sulla base dell'atto traslativo che evidenzia l'accettazione (art. 2648 c.c., comma 3), la trascrizione si considera "formalità direttamente conseguente" all'atto traslativo e rientra nel regime di esenzione/applicazione dell'imposta fissa previsto dall'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/2011.
- Il fatto che l'accettazione tacita sia logicamente antecedente all'atto dispositivo non esclude che, sul piano delle formalità pubblicitarie (trascrizione richiesta in occasione dell'atto dispositivo), la trascrizione sia conseguente e quindi fiscalmente agevolata.
- Pur essendo il notaio titolare di una posizione di responsabilità nei confronti dell'Erario (e potendo esercitare azione di rivalsa verso i contraenti), il pagamento effettuato dal notaio per evitare sanzioni non priva il notaio del diritto ad impugnare o a chiedere il rimborso se l'avviso è infondato.
- Attenzione alla giurisprudenza non univoca: esistono pronunce di legittimità che in casi diversi hanno limitato la legittimazione del notaio a chiedere il rimborso (cfr. Cass. n.15627/2019); pertanto, in casi analoghi, è opportuno valutare la fattispecie concreta, la qualità della notifica, la base documentale della trascrizione e lo stato evolutivo della giurisprudenza.
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