Sentenza del 11/01/2021 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - società residente a San Marino - soci Italiani- clientela Italiana - messaggi pubblicitari in Italia - esterovestizione - sussiste. Società esterovestita - società a ristretta base proprietaria - imputazione per trasparenza degli utili - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la qualifica di 'esterovestizione' della società sammarinese rilevando che la compagine sociale era composta da soci italiani, la clientela era essenzialmente italiana e la società, mediante messaggi pubblicitari in Italia, si presentava e si accreditava come soggetta alla normativa e alla presenza locale. Inoltre si rilevava che la società aveva una ristretta base proprietaria, per cui era prospettata l'imputazione per trasparenza degli utili ai soci.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondati i rilievi dell'Amministrazione: la società è stata considerata esterovestita in funzione dei profili fattuali (soci italiani, clientela prevalentemente italiana, comunicazione promozionale che implicitamente ne indicava una presenza/operatività in Italia). Essendo contestualmente configurata una ristretta base proprietaria, è stata disposta l'imputazione pro quota dei maggiori utili ai soci (regime di trasparenza fiscale), con conseguente imposizione in capo ai soci stessi.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - principi generali sulla residenza e sulla trasparenza fiscale
Il giudice ha applicato i criteri sostanziali di individuazione della residenza fiscale e i principi che consentono l'imputazione per trasparenza degli utili nelle società a ristretta base proprietaria, valorizzando la sostanza economica e i comportamenti effettivi oltre la mera sede formale
Regole giurisprudenziali sull'esterovestizione
La pronuncia aderisce al consolidato orientamento secondo cui una società formalmente estera può essere considerata fiscalmente 'italiana' quando, oltre ad una compagine di soci residenti in Italia, sussistono elementi concreti come clientela prevalente italiana, attività promozionale e operativa rivolta al mercato italiano e altri elementi di collegamento economico e gestionale
Massime di principio
- Una società formalmente residente all'estero può essere qualificata come 'esterovestita' se la sostanza economica e gestionale è concentrata in Italia: elementi rilevanti sono la nazionalità e residenza dei soci, la composizione della clientela, la gestione effettiva e le comunicazioni/promozioni rivolte al mercato italiano.
- La qualificazione di 'ristretta base proprietaria' consente all'Amministrazione di imputare gli utili pro quota ai soci quando la compagine è limitata e i soci esercitano controllo effettivo; in tal caso i redditi possono essere tassati in capo ai soci come se fossero redditi loro direttamente attribuibili.
- Non è sufficiente la sola sede formale all'estero: per contrastare il rischio di esterovestizione è necessario dimostrare elementi concreti di attività e autonomia gestionale effettiva all'estero (organizzazione, personale, clientela estera effettiva, comunicazioni che non inducano a ritenere la presenza italiana).
- Per il contribuente che voglia mantenere la residenza fiscale estera è consigliabile documentare adeguatamente l'effettiva operatività estera (governance, decision making, sede di direzione, fatture/clientela effettivamente estera, assenza di messaggi che inducano a ritenere la sede in Italia) e, se possibile, evitare una compagine ristretta di soli soci residenti in Italia.
- Per l'Amministrazione fiscale, la valutazione è sostanziale e si basa su più elementi di fatto nel loro insieme: nessun singolo elemento è necessariamente decisivo, ma la convergenza di indici può legittimare il trattamento come esterovestizione e l'applicazione della trasparenza fiscale.
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