Sentenza del 11/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
cooperative edilizie - momento impositivo IMU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguardava il momento impositivo dell'IMU per alloggi nelle cooperative edilizie non ancora trasferiti in proprietà: se il fatto generatore si realizza al momento dell'assegnazione/possesso da parte del socio o solo al momento dell'ottenimento formale della proprietà con l'atto definitivo (stipula del mutuo individuale). La sentenza ha valutato la natura plurifasica dell'acquisto a favore dei soci, distinguendo l'assegnazione (consegna e diritto di godimento, non ancora proprietà) dal successivo perfezionamento della proprietà con il mutuo individuale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il momento impositivo dell'IMU, nei casi di alloggi assegnati in cooperative edilizie ma non ancora formalmente trasferiti in proprietà, coincide con il momento in cui il socio acquisisce il possesso dell'immobile (assegnazione) e non con la successiva stipula del mutuo/atto di trasferimento della proprietà. L'assegnazione segna l'inizio dell'obbligazione dell'assegnatario a pagare le quote di ammortamento relative all'alloggio e quindi determina la responsabilità fiscale ai fini IMU.
Norme richiamate
D. Lgs. 23/2011, art. 8
L'art. 8 è stato interpretato come riconducibile al fatto generatore dell'IMU in relazione alla disponibilità materiale dell'immobile: la disponibilità (possesso/assegnazione) è idonea a far sorgere l'obbligazione tributaria.
D. Lgs. 23/2011, art. 9
L'art. 9 è stato utilizzato per chiarire aspetti connessi alla individuazione del soggetto passivo e al momento di decorrenza dell'obbligo impositivo in presenza di situazioni plurifasiche (assegnazione vs acquisto formale della proprietà).
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie l'assegnazione che comporta il possesso materiale dell'alloggio può costituire il fatto generatore dell'IMU, anche se la proprietà formale è trasferita solo successivamente.
- Occorre distinguere tra momento materiale (possesso/consegna/assegnazione) e momento formale (atto di trasferimento/stipula del mutuo): il primo può essere rilevante ai fini IMU.
- L'assegnazione attribuisce al socio il diritto di godimento e fa sorgere obbligazioni economiche (es. quote di ammortamento) che giustificano l'assoggettamento fiscale dal momento della consegna.
- Per valutare la responsabilità IMU in casi simili è fondamentale esaminare documenti contrattuali e fatti concreti (verbali di assegnazione, consegna chiavi, date di stipula del mutuo/atto) per definire il momento di acquisizione della disponibilità dell'immobile.
- In contenziosi analoghi, il contribuente assegnatario ha buone probabilità di successo se prova di aver acquisito la disponibilità materiale dell'alloggio in una data da cui far decorrere l'obbligo IMU.
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