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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Credito di imposta estero - Euroritenuta - Rimborso versamenti diretti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il recupero della tassazione versata all'estero relativa a specifiche voci di reddito (mediante riconoscimento del credito d'imposta o rimborso dei versamenti diretti) per evitare la doppia imposizione. L'Amministrazione ha negato il beneficio sostenendo che quei redditi erano emersi in Italia a seguito di procedure di emersione di disponibilità finanziarie detenute all'estero e non erano stati regolarmente dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi precedenti.

La decisione

Il giudice ha respinto il ricorso del contribuente: ha ritenuto che il credito d'imposta per imposte estere (o il rimborso delle euroritenute/versamenti) è riconoscibile esclusivamente quando i redditi cui si riferiscono siano stati regolarmente dichiarati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. Per i redditi venuti alla luce in Italia in seguito a procedure di emersione di disponibilità finanziare estere non è riconosciuto il recupero delle somme pagate all'estero a titolo d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 165 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) - credito d'imposta per imposte estere

    Il principio applicato è che il credito d'imposta per imposte estere è finalizzato ad evitare la doppia imposizione quando il reddito estero è stato regolarmente incluso nella base imponibile italiana; pertanto il riconoscimento presuppone la dichiarazione del reddito in Italia.

  • Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

    Le convenzioni possono prevedere meccanismi di eliminazione della doppia imposizione, ma il loro effetto pratico richiede che il reddito sia correttamente qualificato e dichiarato secondo le regole interne; non compensano la mancanza di una regolare dichiarazione originaria.

  • Norme e prassi relative alle procedure di emersione/voluntary disclosure

    Le somme emerse tramite procedura di emersione non si qualificano come redditi regolarmente dichiarati in precedenza; di conseguenza, il versamento di imposte all'estero su tali somme non dà automaticamente diritto al credito/rimborso.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta per imposte estere richiede che il reddito estero sia stato regolarmente dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi italiane; senza dichiarazione preesistente, il recupero non è consentito.
  • Se un reddito emerge in Italia a seguito di procedure di emersione di disponibilità finanziarie detenute all'estero (o di controlli/accertamenti), i versamenti effettuati all'estero non danno diritto automatico al credito/rimborso in Italia.
  • Onere della prova a carico del contribuente: per ottenere il credito/rimborso bisogna dimostrare la natura del reddito, che sia stato tassato all'estero e che sia stato correttamente dichiarato in Italia.
  • Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione possono essere rilevanti, ma non sostituiscono la condizione della regolare dichiarazione interna del reddito.
  • In situazioni di emersione, valutare separatamente eventuali rimedi amministrativi o transattivi: la regolarizzazione ex post non sempre crea diritto retroattivo al credito d'imposta.
  • Prima di chiedere il rimborso è opportuno verificare documentazione fiscale estera, tempistiche e compatibilità con le norme italiane; in caso di dubbio, considerare consulenza fiscale specializzata.

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