Sentenza del 11/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Iscrizione Ipotecaria - Assenza di idonea garanzia fideiussoria - Accertamento sugli eredi - Accettazione di eredita con beneficio d'inventario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'erede ha impugnato un atto di accertamento fiscale relativo al de cuius e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione; in particolare si contestava l'iscrizione ipotecaria preventiva notificata all'erede, deducendo la propria posizione favorevole ex accettazione beneficata
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'erede che accetta con beneficio d'inventario e impugna l'accertamento deve comunque prestare garanzia fideiussoria per ottenere la sospensione; la garanzia deve coprire l'intero importo contestato (non è ammessa limitazione parziale). Di conseguenza l'iscrizione preventiva ipotecaria notificata all'erede è valida e legittima se il debito risulta insoluto; non rileva l'origine o la motivazione del recupero fiscale, né il fatto che l'erede abbia accettato beneficiando dell'inventario, posto che la comunicazione preventiva ha funzione di attivazione della misura cautelare
Norme richiamate
Codice Civile - disciplina dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
l'accettazione beneficata non esime l'erede dall'obbligo di fornire garanzia per sospendere provvedimenti esecutivi relativi a debiti del de cuius; l'erede conserva tutele ma deve garantire il rischio di soddisfacimento del credito
Normativa sulla riscossione fiscale e sulle misure cautelari (amministrazione finanziaria/ente di riscossione)
l'ente di riscossione può notificare ed iscrivere ipoteche preventive sui beni dell'erede quando il credito è ineseguito; la preventiva comunicazione ha funzione di attivare la procedura esecutiva e la misura cautelare, indipendentemente dall'originaria motivazione del credito
Norme processuali in materia di sospensione dell'esecuzione e rilascio di garanzie
per ottenere la sospensione dell'esecuzione il ricorrente deve offrire idonea garanzia fideiussoria a copertura dell'intero importo contestato; la mancanza di garanzia legittima la prosecuzione o la conservazione delle misure cautelari
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non impedisce che l'amministrazione possa iscrivere ipoteche preventive sui beni dell'erede per debiti ineseguiti del de cuius.
- Chi impugna un atto esecutivo o richiede la sospensione deve fornire garanzia fideiussoria idonea: il beneficio d'inventario non sostituisce tale obbligo.
- La garanzia richiesta per la sospensione deve coprire l'intero importo contestato, non solo una parte.
- L'origine o la motivazione del recupero fiscale è irrilevante ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria preventiva: conta l'esistenza e l'insolvenza del debito.
- La comunicazione preventiva da parte dell'ente di riscossione ha natura attivatoria rispetto alla procedura esecutiva e alle misure cautelari; pertanto la notifica all'erede è efficace anche se il debitore originario è il de cuius.
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