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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18796/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte della società, di somme che assumeva indebitamente corrisposte ai dipendenti per ferie maturate durante il periodo di vigenza di contratti di solidarietà difensivi, ma fruite solo dopo la cessazione dell’integrazione salariale INPS. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda dei lavoratori di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione, con conseguente dichiarazione di illegittimità del conguaglio e condanna della società a restituire quanto trattenuto. La Corte d’appello ha ritenuto che gravasse sulla società l’onere di provare il fatto costitutivo della ripetizione d’indebito, e che tale prova non fosse stata fornita, anche per la mancata produzione delle buste paga e dei documenti necessari a confrontare le voci retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturano in proporzione all’orario ridotto e che, nei contratti di tipo A e B, il trattamento feriale doveva essere riproporzionato; 2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione sul fatto che la retribuzione feriale sarebbe stata già integralmente corrisposta; 3) ulteriore violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e del riproporzionamento della retribuzione feriale; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., per mancata prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie solo dopo il periodo di solidarietà e per asserita conformità della gestione aziendale al CCNL; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che fosse pacifico il numero di giornate lavorate e quindi il ricalcolo dei ratei; 6) violazione delle norme sulle spese processuali, chiedendo la compensazione per la novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in linea con precedenti specifici, che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sulla mancata prova, da parte della società, dell’indebito pagamento e dell’assenza di causa delle somme trattenute. In particolare, ha evidenziato che i primi, terzi, quarti e quinti motivi difettavano di specificità e non superavano la barriera dell’inammissibilità, anche perché non erano stati adeguatamente trascritti gli atti e i documenti rilevanti e, in presenza di doppia conforme, non erano stati indicati i diversi passaggi motivazionali richiesti dall’art. 348-ter c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la questione della mancata prova della volontà dei lavoratori di fruire delle ferie dopo la solidarietà era comunque un obiter dictum, non decisivo; e che la censura sulle spese investiva valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in cassazione. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione specifica dei fatti e dei motivi, con indicazione e trascrizione almeno delle parti rilevanti degli atti e documenti richiamati; la carenza comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 348-ter, quinto comma c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado e dimostrare la loro diversità per rendere ammissibile la censura sul vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti ordinari quando ricorre la doppia conforme, se non con l’assolvimento degli oneri specifici richiesti dalla norma processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; non può fondare la censura se i fatti rilevanti non sono stati specificamente riportati.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di ripetizione di indebito, l’onere della prova del fatto costitutivo dell’azione grava su chi agisce per recuperare le somme asseritamente indebitamente versate.

  • art. 2109 c.c.

    La fissazione del periodo di godimento delle ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, che può individuare o modificare il periodo in base alle esigenze aziendali, entro i limiti di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge e non è censurabile in cassazione se sorretta da apprezzamento discrezionale.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato in relazione ai presupposti e ai limiti della compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1 legge n. 863/1984

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti di solidarietà e il riproporzionamento del trattamento retributivo e feriale.

  • art. 2 legge n. 863/1984

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del relativo trattamento economico.

  • art. 5 legge n. 236/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di solidarietà e riproporzionamento degli istituti contrattuali connessi all’orario ridotto.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il trattamento feriale fosse stato adeguatamente riproporzionato; la Corte non accoglie la censura, reputandola non decisiva rispetto alla mancata prova dell’indebito.

  • art. 31 C.C.N.L. Telecomunicazioni 1° febbraio 2013

    Richiamato dalla ricorrente come fonte della programmazione delle ferie e dei criteri aziendali di fruizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito, l’attore deve provare in modo rigoroso il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, e il giudice può rigettare la domanda se non sono prodotti i documenti necessari a dimostrare l’effettiva eccedenza del pagamento.
  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso che attacca il vizio motivazionale è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure che si appuntano su argomenti accessori o non decisivi.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati, non sui documenti in quanto tali; la semplice presenza o produzione documentale non sostituisce l’onere di allegazione e di specifica trascrizione dei fatti rilevanti.
  • La regolazione delle ferie rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro, ma tale potere non esonera dall’onere di provare l’indebito quando si agisce per la ripetizione di somme già corrisposte.
  • La censura sulle spese di lite è scrutinabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza o per liquidazione in contrasto con i parametri legali, non per contestare valutazioni discrezionali sulla complessità o novità della causa.

Come è indicizzato

MaterieContratti di solidarietàImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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