Cassazione Penale, Sentenza n. 10057/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di valutazione circa la presunta distrazione dell'azienda: sostengono che la cessione era documentata da fattura n.1/2018 che indicava beni e corrispettivo pari a euro 85.400, congruo dato lo stato degli impianti (contabilizzati per euro 19.000), parte del prezzo (euro 36.709,93) era già stato corrisposto e il resto sarebbe stato versato con accollo di effetti; inoltre non sarebbe stato trasferito l'avviamento né l'immobile; (2) carenza o apparente motivazione della Corte di appello che avrebbe arbitrariamente ritenuto che la cessione dei soli beni mobili mascherasse la cessione dell'intera azienda e che il corrispettivo non fosse stato versato, senza considerare l'effettivo accollo di debiti da parte della srl Sogilo; (3) mancato riconoscimento, in capo a Giovanni Palumbo, della sospensione condizionale della pena, senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, nonostante la forma fatturale indicante la cessione solo di beni mobili, il trasferimento degli elementi essenziali dell'attività (beni mobili, macchinari, suppellettili) insieme alla continuità dell'attività nello stesso immobile e il subentro della srl riconducibile agli imputati hanno realizzato di fatto l'integrale cessione dell'azienda, lasciando privo di consistenza l'attivo della società fallita. Ha ritenuto il corrispettivo incongruo e non integralmente versato (pagati solo euro 36.709,93 secondo gli stessi ricorrenti) e ha constatato l'assenza di prove che i fornitori fossero stati effettivamente saldati dall'acquirente. Ha inoltre rilevato che la fallita si era finanziata con l'omesso versamento di imposte e contributi (euro 829.734) e che Palumbo non aveva contestato la sussistenza della bancarotta impropria derivante da tali omissioni. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione in appello (art.606 co.3 c.p.p.) e, comunque, priva di argomentazione prognostica favorevole. Sono state confermate le condanne penali (capo A per entrambi; capo C per Palumbo) e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla responsabilità per concorso di più persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso perché più soggetti hanno concorso nelle condotte che hanno determinato la distrazione dell'azienda
Norma richiamata nel contesto della bancarotta per distrazione/occultamento di beni; la Corte ha interpretato i fatti come una distrazione degli elementi dell'azienda in danno della massa creditoria
Rilevante per fattispecie di bancarotta preferenziale o distrattiva; la Corte lo ha ricollegato alle condotte di trasferimento degli asset senza adeguato corrispettivo
Norma collegata alle disposizioni sulla bancarotta e sugli illeciti in danno del patrimonio sociale; utilizzata nel quadro delle imputazioni relative alla gestione e svuotamento della fallita
"L'acquirente dell'azienda è altresì responsabile verso i terzi per le obbligazioni inerenti all'azienda,..."
La Corte ha richiamato il principio per spiegare che, se l'azienda fosse stata ceduta formalmente, l'acquirente avrebbe risposto anche dei debiti dell'azienda; l'assenza di tale formalità e la volontà di eludere tale responsabilità è indice di fraudolento svuotamento
Richiamato per l'inammissibilità della censura in Cassazione non proposta in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sospensione condizionale perché non dedotto in appello
Massime di principio
- La cessione 'di fatto' dell'azienda si configura quando, anche senza atto formale di trasferimento dell'azienda, il trasferimento della maggior parte degli elementi essenziali (beni, macchinari, suppellettili) insieme alla continuità dell'attività e alla riconducibilità dell'acquirente ai cedenti produce lo stesso effetto economico: tale circostanza può integrare il reato di bancarotta per distrazione.
- Il valore indicato in fattura e la forma giuridica della cessione sono valutati in concreto: un corrispettivo apparentemente adeguato può essere ritenuto incongruo se non tiene conto dell'avviamento, della continuità aziendale o se non è effettivamente corrisposto.
- La prova che l'acquirente abbia effettivamente saldato i fornitori o abbia assunto oneri reali è determinante per confutare l'ipotesi di svuotamento fraudolento; l'assenza di documentazione probatoria a riguardo avvantaggia l'accusa.
- L'omesso versamento di imposte e contributi (anche per anni) può costituire autonoma causa di bancarotta impropria e aggrava la posizione di chi successivamente dispone di trasferimenti patrimoniali lesivi della massa creditoria.
- Questioni non dedotte in appello non possono essere formulate ex novo in Cassazione (art.606 c.p.p., co.3); per ottenere vantaggi (es. sospensione condizionale) occorre averli sollevati e motivati nei gradi precedenti e fornire elementi per un positivo giudizio prognostico.
- La riconducibilità dell'acquirente ai soggetti che controllavano la cedente è elemento sintomatico di dolo: i collegamenti societari e la successione nella gestione devono essere analizzati per valutare l'eventuale finalità fraudolenta.
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