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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02522/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttori)

La controversia

La controversia nasce dal lungo ritardo nel trasferimento della proprietà di alcuni appartamenti siti in Roma, già condotti in locazione dagli odierni ricorrenti e oggetto di un giudizio ex art. 2932 c.c. definito con sentenza costitutiva poi passata in giudicato. I ricorrenti, dopo avere ottenuto la pronuncia che teneva luogo del definitivo di vendita al prezzo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 109, L. n. 662/1996, avevano agito separatamente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel trasferimento e il rimborso dei canoni di locazione pagati nel periodo di mora, oltre a ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e alle spese legali sostenute nei precedenti giudizi. Il tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando in sostanza che l’appello era aspecifico rispetto alla ratio della decisione di primo grado, fondata sulla mancanza di prova di un concreto pregiudizio, e che, comunque, i canoni versati trovavano giustificazione nel perdurante rapporto locatizio fino alla pronuncia costitutiva, mentre le spese di lite e il preteso danno non patrimoniale non erano risarcibili nei termini dedotti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., sostenendo che gli effetti traslativi della sentenza costitutiva dovessero retroagire al momento in cui il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato e che, perciò, tutti i canoni versati dal 2006 dovevano essere restituiti con accessori; 2) violazione degli artt. 1223, 1218, 2043 e 2059 c.c., deducendo che il ritardo aveva impedito loro di acquistare tempestivamente gli immobili e di destinare le somme al prezzo, oltre a precludere una possibile rivendita a prezzo di mercato, con danno anche da spese legali e da sofferenza personale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem; 4) erronea applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, sostenendo che l’appello non era stato integralmente rigettato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, osservando che i ricorrenti non si erano confrontati con la vera ratio decidendi della sentenza d’appello, ossia l’inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. rispetto alla puntuale motivazione del primo giudice sul mancato prova del danno; ha invece accolto il quarto motivo, precisando che il giudice civile non può attestare in concreto la debenza del contributo unificato iniziale né pronunciare un accertamento sostanziale dell’obbligo di versare la doppia contribuzione, competendo tale verifica all’amministrazione giudiziaria e, se del caso, al giudice tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito, la Corte ha eliminato la pronuncia della corte territoriale nella parte in cui accertava la debenza del raddoppio, limitandosi a dare atto dei presupposti processuali per l’eventuale applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; per il resto il rigetto dell’appello è stato confermato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto solo il quarto motivo, cassando la sentenza d’appello limitatamente alla statuizione sul raddoppio del contributo unificato e decidendo nel merito per eliminare l’accertamento della "tenuta" al versamento dell’ulteriore importo. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi, confermando nel resto il rigetto delle domande risarcitorie. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva produce effetti traslativi retroattivi rispetto al momento in cui avrebbe dovuto essere concluso il contratto definitivo; tuttavia ciò non comporta automaticamente il riconoscimento del danno, che resta soggetto a prova concreta.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; la mancata contestazione puntuale della motivazione di primo grado determina inammissibilità del motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione occorre localizzare gli atti e riprodurne il contenuto rilevante, così da consentire il controllo sulla doglianza senza ricorso ad atti esterni.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Anche per il deposito degli atti e documenti il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede la prova di un danno conseguenza effettivo e causalmente collegato all’inadempimento o all’illecito.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale non esonera il creditore dall’onere di dimostrare il pregiudizio risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    La mera illegittimità della condotta non basta: occorre la prova del danno e del nesso causale.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale non è liquidabile in assenza di specifica allegazione e prova del pregiudizio subito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite sono disciplinate dal principio di soccombenza e sono da far valere nel processo in cui sono state sostenute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il giudice dell’impugnazione può solo attestare il presupposto processuale del rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non accertare in concreto la debenza del contributo unificato né ordinare il pagamento del raddoppio.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il parametro di quantificazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado; se la motivazione posta a base del rigetto non è puntualmente confutata, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La retroattività degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. non determina di per sé il sorgere di un diritto automatico alla restituzione dei canoni o al risarcimento del danno: è sempre necessaria la prova del concreto pregiudizio subito.
  • Il danno patrimoniale va dimostrato come differenza tra situazione patrimoniale effettiva e situazione che si sarebbe avuta senza il fatto lesivo, ma questa ricostruzione deve essere sorretta da allegazioni e prove concrete e non da mere ipotesi finanziarie.
  • Le spese legali sostenute in un giudizio vanno normalmente regolate e liquidate nel processo in cui esse sono state affrontate, secondo il principio di soccombenza, e non possono essere automaticamente riproposte come autonoma voce risarcitoria in altro giudizio.
  • Il danno non patrimoniale richiede una specifica allegazione del pregiudizio e la prova della sua concreta incidenza, non essendo sufficiente richiamare in modo generico l’incertezza o il disagio derivanti dalla vicenda.
  • In tema di contributo unificato, il giudice dell’impugnazione può limitarsi a prendere atto dei presupposti processuali per l’eventuale raddoppio, ma non può accertare in concreto la debenza del tributo, che resta riservata all’amministrazione e, in caso di contestazione, al giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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