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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20018/2020 del 24/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

L’impresa acquirente in leasing di un escavatore usato propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il pagamento di Euro 11.531,69, oltre accessori, dovuti per le riparazioni eseguite dalla società fornitrice. Sostenne che il mezzo si era bloccato circa un mese dopo la consegna e che le riparazioni avrebbero dovuto essere coperte dalla garanzia per vizi. La fornitrice dedusse che l’acquirente aveva richiesto e accettato il preventivo, sottoscrivendolo il 16 novembre 2011 e chiedendo per iscritto il pagamento rateale, e che aveva contestato il funzionamento del mezzo solo successivamente, con email del 27 dicembre 2011. Il Tribunale rigettò l’opposizione, condannò l’opponente alle spese e applicò la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. In Cassazione l’impresa ha formulato due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 1490 e seguenti c.c., ha contestato la tardività della denuncia dei vizi occulti, sostenendo che il difetto non fosse facilmente rilevabile e che le due riparazioni eseguite dalla fornitrice dimostrassero il riconoscimento del vizio. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ha censurato la conferma della condanna per responsabilità aggravata, sostenendo che il fornitore avesse taciuto i vizi e che la sua condotta non fosse sorretta da dolo o colpa grave. La società resistente ha inoltre eccepito che il fallimento della ricorrente avrebbe determinato l’interruzione del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di interruzione: il fallimento di una parte non interrompe il giudizio di cassazione, che è retto dall’impulso d’ufficio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del materiale istruttorio. Ha rilevato che i giudici di merito avevano attribuito alla sottoscrizione del preventivo del 16 novembre 2011 e alla richiesta di pagamento rateale valore di ricognizione del debito, giudicando tardiva la contestazione formulata con email del 27 dicembre 2011: tale apprezzamento di fatto non è riesaminabile in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo, poiché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede l’accertamento del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa; la Corte d’appello aveva motivato la pretestuosità della tesi difensiva anche considerando la consapevole sottoscrizione della clausola, la richiesta dell’intervento e la domanda di rateizzazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    La censura è inammissibile, in quanto in realtà essa si risolve in una richiesta di riesame della valutazione e del convincimento del giudice di merito, tesa ad una nuova pronuncia sul fatto, da ritenersi preclusa in questa sede in quanto estranea alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

    La Corte non decide nel merito i presupposti della garanzia per vizi: dichiara inammissibile la censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione.

  • artt. 1491-1495 c.c.

    La censura è inammissibile, in quanto in realtà essa si risolve in una richiesta di riesame della valutazione e del convincimento del giudice di merito, tesa ad una nuova pronuncia sul fatto, da ritenersi preclusa in questa sede in quanto estranea alla natura e ai fini del giudizio in cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

    Le questioni relative alla rilevabilità e tempestiva denuncia dei vizi non possono essere riesaminate in cassazione quando la censura, al di là della sua formulazione, sollecita soltanto una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente.

    La condanna ha natura pubblicistica e autonoma e può essere applicata d’ufficio; non richiede dolo o colpa grave, ma una condotta processuale oggettivamente valutabile come abuso, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente.

  • art. 1341 c.c.

    Risulta infatti dalla decisione impugnata che la Corte territoriale ha considerato il fatto che Ecofer sia “… esperta del settore, pertanto, ha sottoscritto la clausola n. 2 in discussione in piena consapevolezza, oltre che con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e ss.. L’intervento in discussione è stato richiesto dalla stessa Ecofer, come da preventivo a postilla di suo pugno aggiunta per il pagamento rateale, cosa che rende pretestuoso il comportamento successivo e fa apparire come un ripensamento la tesi sostenuta della operatività della garanzia.

    La Corte richiama la doppia sottoscrizione della clausola quale elemento della valutazione di merito sulla consapevole adesione dell’impresa, insieme alla richiesta dell’intervento e alla postilla sul pagamento rateale; non enuncia una regola interpretativa autonoma sulla disciplina delle clausole.

  • art. 2697 c.c.

    l’apprezzamento del materiale istruttorio costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

    La decisione ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di nuova valutazione fattuale; non formula, invece, una regola sul riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione individua il contributo unificato di riferimento per la determinazione dell’ulteriore importo richiesto in caso di rigetto, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura che, pur denunciando violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle risultanze istruttorie o del convincimento del giudice di merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è una sanzione pubblicistica autonoma, applicabile d’ufficio e cumulabile con le ipotesi dei commi 1 e 2; non richiede dolo o colpa grave, essendo sufficiente una condotta processuale oggettivamente valutabile come abuso, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente.
  • Il fallimento di una parte non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, nel quale opera l’impulso d’ufficio e non si applicano i comuni eventi interruttivi del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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