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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19751/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

Gli eredi di una persona a sua volta erede del precedente titolare avevano convenuto in giudizio, il 2 febbraio 2004, il proprietario di un fondo confinante chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una porzione di terreno, deducendo di averla posseduta pacificamente e ininterrottamente dal 1980. L'area, confinante a nord e a ovest con altro terreno della famiglia, a est con un fabbricato degli attori e a sud con un muro alto circa tre metri, era stata adibita dai danti causa a parcheggio per pullman e poi recintata con un muro. Il convenuto aveva contestato la domanda e chiesto in via riconvenzionale la demolizione o l'arretramento di una porzione di manufatto che riteneva realizzata oltre il confine e la rimozione di una catena. Il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda di usucapione e respinto la riconvenzionale; la Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 77/2019 depositata il 5 febbraio 2019 e notificata il 18 febbraio 2019, aveva confermato la decisione, ritenendo provati, anche tramite testimonianze e consulenza tecnica, il possesso esclusivo ultraventennale dal 1980 e l'identità dell'area. Aveva inoltre valutato come concessorio e occasionale l'uso, da parte del proprietario del fondo sovrastante, di una scala in pietra posta sul terreno. Con un unico motivo, il proprietario ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., vizi di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i testimoni erano inattendibili perché amici o conoscenti degli attori, che le dichiarazioni riguardavano una porzione diversa da quella rivendicata, che la rappresentazione dello stato dei luoghi era distorta e che non era stato provato il momento iniziale del possesso. Ha inoltre invocato l'art. 111, sesto comma, Cost. e l'art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo e, quindi, l'intero ricorso. Ha rilevato che la denunciata violazione dell'art. 1158 c.c. non investiva l'interpretazione della norma, ma la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dai giudici di merito, non rivalutabili in cassazione; la contestazione dell'attendibilità dei testimoni mirava a ottenere un nuovo giudizio di merito. Ha escluso l'apparenza della motivazione, poiché la Corte d'appello aveva indicato il momento iniziale del possesso, individuato nel 1980, e le relative modalità, consistenti nella destinazione a parcheggio e nella successiva recinzione dell'area. La censura motivazionale è stata inoltre dichiarata inammissibile per la doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. La dedotta violazione dell'art. 111 Cost. non era proponibile direttamente come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 3: il contrasto con i parametri costituzionali avrebbe dovuto essere prospettato tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    occorre evidenziare come la denuncia di violazione di legge non verta sul significato e sulla portata applicativa del disposto di cui all’art. 1158 c.c., bensì sulla valutazione del materiale probatorio posto dalla corte di merito a sostegno della decisione avente ad oggetto il perfezionamento dell’usucapione e, dunque, su accertamenti meramente fattuali;

    La censura fondata sull'art. 1158 c.c. non consente di rimettere in discussione in cassazione l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove con cui i giudici di merito hanno ritenuto perfezionata l'usucapione, quando non è contestata la portata interpretativa della norma.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la censura del vizio di motivazione è inammissibile, trattandosi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;

    Quando ricorrono i presupposti della doppia conforme e il giudizio d'appello è stato introdotto dopo l'11 settembre 2012, la censura del vizio di motivazione è inammissibile nei termini applicati dalla Corte.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata

    La violazione diretta di una disposizione costituzionale non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il contrasto con il parametro costituzionale deve essere fatto valere mediante questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile in quanto la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata

    Il motivo previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare direttamente la violazione di un parametro costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il contributo ulteriore previsto dal comma 1-quater è pari a quello stabilito per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; la denuncia deve investire il significato o la portata applicativa della norma, non il percorso valutativo seguito per ricostruire i fatti.
  • La contestazione dell'attendibilità dei testimoni e della ricostruzione dello stato dei luoghi mira a una rivalutazione di merito non consentita in sede di cassazione, salvo che sia dedotto un vizio riconducibile ai limiti propri del sindacato di legittimità.
  • La motivazione non è apparente quando espone in modo intelligibile le ragioni della decisione, indicando gli elementi essenziali dell'accertamento, quali il momento iniziale e le modalità del possesso rilevante ai fini dell'usucapione.
  • In presenza dei presupposti della doppia conforme, per un giudizio d'appello introdotto dopo l'11 settembre 2012, la censura del vizio di motivazione è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
  • La violazione di una norma costituzionale non può essere denunciata direttamente come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il contrasto con il parametro costituzionale va prospettato attraverso una questione di legittimità costituzionale della norma applicata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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